Convalida dimissioni lavoratore con figlio fino a 3 anni: chiarimenti INL

Obbligatoria la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino


La convalida delle dimissioni deve essere sempre effettuata da padre lavoratore con figlio fino a 3 anni di età, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità. In tal caso, bisogna avere cura di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare. Dello stesso parere è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11676/2012.

Sul punto, gli ermellini hanno affermato che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione:

  • del congedo di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001;
  • del congedo obbligatorio di cui all’art. 4, co. 24 lett. a), della L. n. 92/2012;

la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti. È il caso, ad esempio, della comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare.

Ne dà notizia l’INL, con la Nota n. 749 del 25 settembre 2020. Nel documento di prassi di forniscono alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, co. 4, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.

Convalida dimissioni padre: normativa e giurisprudenza

In tema di dimissioni del lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino, il Testo unico sulla maternità e paternità (art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001) afferma che:

“la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.

Leggi anche: Dimissioni volontarie: cosa sono e come licenziarsi dal lavoro

Dimissioni protette padre lavoratore: la Corte di Cassazione

In merito al suddetto disposto normativo, si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.

In proposito si rileva che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto dalla lettera della norma e ciò peraltro in conformità alla sua ratio che risiede proprio nella volontà di assicurare una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”.

La Corte di Cassazione, sez. lav., n. 11676/2012, ha tuttavia rilevato una contraddizione nell’impianto normativo, oggetto di interpolazioni succedutesi nel tempo:

  • sia in relazione all’art. 54, co. 7 del D.Lgs. n. 151/2001;
  • sia in relazione all’art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 151/2001.

Infatti, in entrambi i casi la fruizione del congedo di paternità si pone quale condizione rispettivamente:

  • di estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino;
  • di riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

L’orientamento della Cassazione

Proprio per risolvere queste contraddizioni la Corte propone una lettura costituzionalmente orientata delle norme attraverso

“una interpretazione aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidarietà sociale”

Alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione appare quindi necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Ciò in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 o del congedo obbligatorio di cui all’art. 4, co. 24 lett. a), della L. n. 92/2012.

Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse e conformemente al contenuto letterale della norma, si ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata. Ciò a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore.

INL, Nota 749 del 25 settembre 2020

Alleghiamo infine il testo completo della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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