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Lavoro e Diritti » Leggi, normativa e prassi » Decreto Sostegni in GU: proroga della cassa integrazione Covid-19

Decreto Sostegni in GU: proroga della cassa integrazione Covid-19

Daniele Bonaddio23 Marzo 20214 Mins Read
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Si allunga il periodo della cassa integrazione Covid-19 per una durata massima di 13 settimane da usare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

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cassa integrazione covid-19
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Come annunciato da diversi giorni, il CdM ha approvato lo scorso venerdì 19 marzo 2021 il tanto attesto Decreto Sostegni (Dl 41/2021) che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo con entrata in vigore dal 23 marzo. La norma, come noto, introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. L’obiettivo primario è quello di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Inoltre, il decreto assicura un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Gli interventi previsti si articolano in cinque ambiti principali: sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; lavoro e contrasto alla povertà; salute e sicurezza; sostegno agli enti territoriali; ulteriori interventi settoriali.

Nell’ambito del sostegno alle imprese, il principale intervento riguarda senza ombra di dubbio la proroga della cassa Covid-19.

Vediamo quindi in dettaglio a chi riguarda la proroga della cassa integrazione Covid-19 e come funziona.

Decreto Sostegni in GU: proroga cassa integrazione Covid-19

L’art. 8 del Decreto-Legge 41 del 22 marzo 2021 prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19”. L’intervento è fruibile tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il successivo co. 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Termine decadenziale della CIGO

Quanto al termine decadenziale di presentazione delle domande, il legislatore fissa tale scadenza alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Da notare che in fase di prima applicazione, il termine corrisponde alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il testo fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:

  • alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Calcolo e liquidazione diretta delle integrazioni salariali

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.

Il pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi:

  • sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
  • sia con le modalità ordinarie.

Concessione della CISOA

In deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, il co. 8 fissa la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima di 120 giorni; questa può essere fruita nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

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