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Home»Leggi, normativa e prassi»Degenza ospedaliera e malattia Gestione separata INPS: tutele ampliate

Degenza ospedaliera e malattia Gestione separata INPS: tutele ampliate

Daniele Bonaddio22 Novembre 20194 Mins Read
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Nuove norme per facilitare l'accesso alle tutele di degenza ospedaliera e indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione Separata INPS

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malattia gestione separata

Facilitato l’accesso alle tutele di indennità di malattia malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS. Infatti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, è stato diminuito il requisito contributivo d’accesso alle predette prestazioni da tre a un mese. Inoltre è stata aumentata del 100% l’indennità di degenza ospedaliera e di conseguenza anche l’indennità giornaliera di malattia.

Le novità sono derivano dal Decreto tutela lavoro e crisi aziendali (Dl 101/2019, convertito con modificazioni in Legge 128/2019). Tale norma, infatti, ha inserito l’art. 2-bis al D.Lgs. n. 81/2015 (cd. “codice dei contratti”), recante l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS. A recepire la novità è stato l’INPS con la Circolare n. 141 del 19 novembre 2019, specificando che la novella si applica dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla predetta data, ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Degenza ospedaliera e malattia Gestione separata INPS: a chi si applicano le nuove norme

L’indennità di malattia e la degenza ospedaliera, inizialmente limitati al lavoro subordinato, sono stati nel corso del tempo liberalizzati e concessi anche alla compagine dei lavoratori autonomi. Un norma fondamentale in tal contesto è rappresentata dalla cd. “Legge Dini” (L. 335/1995), che ha istituito la Gestione separata INPS. Si tratta di una gestione previdenziale facente capo all’INPS che accorpa tutte quelle categorie di lavoratori che si collocano tra il lavoro subordinato e autonomo, ossia i cd. (“parasubordinati”).

Le nuove tutele, precisa il Dl 101/2019, si applicano a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Dunque, il legislatore ritiene che ne facciano parte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.

Gestione separata INPS, degenza ospedaliera e malattia: requisiti d’accesso

Come anticipato in premessa, in merito ai requisiti d’accesso alle menzionate tutele, il D.L. n. 101/2019 ha apportato una novità significativa in merito al requisito contributivo. Quindi, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera vengono riconosciuti se:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo (102.543 euro per l’anno 2019).

Leggi anche: Gestione separata INPS: come funziona e chi deve iscriversi

Degenza ospedaliera e malattia Gestione Separata INPS: quanto spetta

L’altra novità riguarda gli importi delle prestazioni in argomento, in quanto la misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Ma non solo. L’INPS ha rivalutato di conseguenza anche l’indennità di malattia.

Nello specifico per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Diversamente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde esattamente al 50% dei predetti importi, ossia:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

INPS, Circolare 141 del 19 novembre 2019

Alleghiamo infine la circolare INPS 141/2019 in oggetto.

  Circolare INPS n. 141 del 19 novembre 2019 (116,7 KiB, 388 hits)

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