Dal 1° luglio scatta il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti, così come stabilito dall’ultima legge di bilancio. Datori di lavoro e committenti non potranno più pagare acconti e stipendi in contanti, ma solo attraverso mezzi di pagamento tracciati. La busta paga potrà quindi essere saldata solo con assegno, strumenti di pagamento elettronico, bonifico o pagamento domiciliato presso uno sportello dove il datore di lavoro ha un conto corrente.
La norma sulle busta paga o retribuzioni tracciabili servirà a contrastare quei fenomeni elusivi della legge; alcuni datori di lavoro e committenti pagano un importo minore dal netto in busta paga, facendosi comunque quietanzare il cedolino.
Rientrano in questo obbligo:
- tutti i rapporti di lavoro subordinato,
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti di lavoro con i soci di cooperative.
Sono invece esclusi i rapporti di lavoro della pubblica amministrazione e i rapporti di lavoro domestico (colf, badanti e baby sitter).
Le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni vanno da 1000 a 5000 euro. Ciò significa che anche se il datore di lavoro riuscirà a dimostrare di aver pagato gli stipendi dei dipendenti o collaboratori, ma in contanti, sarà soggetto comunque al pagamento della sanzione prevista. Stesso discorso se il pagamento tracciato non è andato a buon fine, pensiamo ad esempio ai bonifici revocati. La stessa norma inoltre ha espressamente indicato che la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
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Divieto retribuzioni in contanti, il vademecum della Fondazione Studi
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato un utile vademecum sul divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti dal prossimo 1° luglio. Con la consueta precisione la Fondazione Studi illustra la novella normativa, fornendo le indicazioni necessarie per permettere a datori di lavoro e committenti di farsi trovare pronti all’appuntamento.
La guida è utilissima ovviamente anche per i Consulenti del Lavoro, che dovranno illustrare ai propri clienti come comportarsi dal 1° luglio. All’interno del vademecum è presente infatti anche un esempio di lettera che il Consulente del Lavoro può inviare al cliente con le indicazioni sulle modalità di pagamento.
Gli approfondimenti della Fondazione Studi
Tracciabilità delle retribuzioni i rapporti di lavoro interessati dall’obbligo e le modalità di pagamento ammesse
Approfondimento del 08/06/2018PREMESSA
Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-915 L. 27.12.2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018). Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.
La norma introduce due elementi innovativi fondamentali: sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €; sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
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Approfondimento Fondazione Studi 08-06-2018 (3,3 MiB, 1.062 hits)
Fonte: Fondazione Studi