L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 833 del 25 febbraio con il quale fornisce chiarimenti in merito alle modalità di richiesta degli assegni al nucleo familiare da parte dei lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito.
In particolare l’Istituto si concentra sui beneficiari di prestazioni dovute in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio.
Ecco i dettagli contenuti nel messaggio in oggetto, il cui testo è reperibile a fondo pagina.
Come richiedere gli assegni per il nucleo familiare
L’INPS premette che a decorrere dal 1° aprile 2019 la presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo può essere fatta esclusivamente on line.
Pertanto le domande di assegni familiari che prima venivano presentate direttamente al datore di lavoro dai lavoratori interessati utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), dal 1° aprile 2019 devono essere inviate direttamente all’INPS in modalità telematica attraverso la procedura “ANF DIP” presente sul portale.
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Ebbene alla luce di tale premessa l’INPS ha ritenuto di dover fornire chiarimenti per le domande di pagamento diretto di ANF da parte dell’Istituto relativamente ai periodi in cui sono riconosciute prestazioni a sostegno del reddito.
In particolare i pagamenti degli Assegni familiari derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi:
- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
- straordinaria (CIGS)
- in deroga (CIGD),
- assegno ordinario (ASO),
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
- indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Modalità di presentazione di richiesta ANF DIP
La procedura telematica di inoltro della domanda denominata “ANF DIP” permette contestualmente alla compilazione del modulo, il calcolo degli importi teoricamente spettanti al richiedente in riferimento:
- alla tipologia di nucleo familiare,
- al numero dei componenti del nucleo
- e infine al reddito complessivo del nucleo familiare.
Questa procedura si è resa necessaria, in particolar modo, per evitare la duplicazione dei pagamenti in capo a più soggetti facenti parte lo stesso nucleo. In passato infatti poteva capitare che la domanda venisse presentata, ad esempio, da parte sia della madre che del padre a due distinti datori di lavoro. In qual caso i controlli erano molto difficili da espletare, mentre con al procedura telematica il controllo è preventivo.
Questa procedura appena descritta “ANF DIP” deve essere seguita anche da parte dei lavoratori con pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’INPS; ovvero da parte dei soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.
L’INPS ricorda inoltre che prima dell’istanza di “ANF DIP”, bisogna ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la domanda di “Autorizzazione ANF”.
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Richiesta pagamento diretto ANF su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA
Nei casi di pagamento diretto degli ANF su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA l’importo spettante sarà calcolato dall’Istituto tramite normale procedura ANF DIP; sarà poi riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento.
L’importo non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
Modalità operative
L’importo degli ANF per ogni lavoratore dovrà essere indicato in un apposito campo previsto nei modelli “SR41” e “SR43” semplificati.
La verifica dell’importo sulla base della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà poi eseguita in automatico prima del pagamento degli importi indicati.
Se viene riscontrata una incoerenza la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore dell’INPS, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.
Messaggio INPS numero 833 del 25 febbraio 2021
Alleghiamo infine il testo completo del messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 833 del 25-02-2021 (85,1 KiB, 404 hits)
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