Incentivi per le assunzioni di uomini con almeno cinquant’anni e donne

Circolare Inps sui nuovi incentivi per le assunzioni di lavoratori over cinquanta e di donne di qualunque età con determinati requisiti


Con circolare 111 del 24 luglio 2013 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito ai nuovi incentivi per le assunzioni di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

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A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 cd Riforma Fornero del mercato del lavoro, prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro  per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Con questa circolare l’INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Così come previsto dall’art. 4, commi 8 – 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

  • uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e spetta anche in caso di part-time, per le assunzioni a scopo di somministrazione e per i soci di cooperative di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.

Per quanto riguarda la durata:

  • In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
  • In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi e l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Per quanto riguarda la compatibilità con altri incentivi, la sua applicazione, le condizioni di spettanza dell’incentivo e tutti i casi concreti rimandiamo alla lettura della circolare che alleghiamo per semplicità.

download   Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013
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