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Home»Leggi, normativa e prassi»Incentivi all'uscita anticipata di lavoratori vicini alla pensione

Incentivi all'uscita anticipata di lavoratori vicini alla pensione

Antonio Maroscia24 Giugno 20134 Mins Read
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Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini alla pensione

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro con la circolare nr. 24 dello scorso 19 giugno 2013, fornisce chiarimenti sull’introduzione di alcune disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, al fine di facilitare l’esodo dalle imprese che hanno eccedenza di personale.

Tali disposizioni sono state introdotte con la legge di riforma del mercato del lavoro, L. nr. 92/2012 che, all’art.4 dispone che “nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”.

L’articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto ulteriori due fattispecie: “La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”.

La circolare quindi analizza le tre fattispecie di incentivi all’esodo che sono dunque:

  • incentivi all’esodo mediante accordo aziendale;
  • Accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • Processi di riduzione di personale dirigente.

Quindi precisa quali sono i requisiti per l’accesso agli incentivi all’esodo per il datore di lavoro e per i lavoratori. In merito ai requisiti dei lavoratori coinvolti, il comma 2 prevede che questi debbano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. L’Inps, verificherà l’esistenza dei requisiti in capo ai lavoratori

Il raggiungimento, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, dei requisiti per il pensionamento, andrà verificato con riferimento alle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensive degli adeguamenti all’incremento della speranza di vita residua.

Nella circolare, infine, vengono illustrate, le fasi della procedura amministrativa e gli adempimenti a carico del datore di lavoro:

  • il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi”.
    La domanda, successiva alla stipula dell’accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ovvero dell’accordo di cui all’articolo 4 della legge n. 223/1991, dovrà essere presentata all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, comprensiva della lista dei lavoratori coinvolti.

Su tale lista l’Istituto svolgerà le attività di verifica dei requisiti soggettivi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore: con riferimento a questi ultimi, in particolare, l’Inps emetterà l’estratto conto certificato, validando le singole posizioni individuali e calcolando, in relazione ad ognuna, l’importo iniziale della prestazione e l’onere connesso con la contribuzione figurativa ad essa correlata.

L’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più lavoratori coinvolti, comporta l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti.

L’accordo può inoltre prevedere che la cessazione del rapporto di lavoro (ed il conseguente accesso alla prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato) si produca al raggiungimento dei requisiti soggettivi (raggiungimento entro quattro anni dei requisiti per minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato).

  • L’Inps comunicherà inoltre al datore di lavoro l’importo complessivo dell’onere, ai fini della presentazione di una idonea fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità. Qualora i lavoratori coinvolti maturino i requisiti per l’accesso alla prestazione in anni diversi, l’importo complessivo sarà comunicato annualmente, in relazione ai singoli contingenti annuali.
  • A seguito della validazione dei requisiti soggettivi (in capo al datore di lavoro ed al lavoratore) da parte dell’Inps, il datore di lavoro sarà obbligato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria; tale presentazione è condizione di efficacia dell’accordo nei confronti dei lavoratori coinvolti. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso in decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione.
  • Conclusa la fase di verifica da parte dell’Inps, il lavoratore, cui sarà comunicata l’importo iniziale della prestazione, dovrà accettare la prestazione stessa

Tutti i dettagli potrete leggerli nella circolare:

  Circolare nr. 24/2013 (61,3 KiB, 1.201 hits)

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