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Home»Leggi, normativa e prassi»Min. Lavoro: limite dei contratti a termine per le nuove attività

Min. Lavoro: limite dei contratti a termine per le nuove attività

Antonio Maroscia11 Settembre 20142 Mins Read
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Chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito al limite numerico dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato per le nuove attività.

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Con una lettera circolare del 1° settembre 2014 il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito posto dall’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, in merito al limite numerico dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato in riferimento alla “diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno”.

Il Ministero del Lavoro ha già chiarito ampiamente la questione del limite numerico dei contratti a termine introdotto dalla L. 78/2014 di conversione con modifiche del Dl 34/2014, attraverso la circolare numero 18/2014 nella quale ha già indicato che:

Il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine (sebbene in tal caso si ricordano le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7 lett. a), del D.Lgs. n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012)

Leggi anche: Min. Lavoro, contratto a termine e apprendistato dopo il Jobs Act

Di conseguenza in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti il caso specifico delle attività che iniziano durante l’anno e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare il criterio su citato, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal c.c.n.l.

Quindi anche nel settore edile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili (pari al 25% dei lavoratori “stabili”, come già previsto dal relativo c.c.n.l.) andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato con circolare n. 18/2014.

Resta ferma, si conclude la nota, l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.

  Ministero del Lavoro: lettera circolare 14974/2014 (259,3 KiB, 842 hits)

Via | Dottrina Lavoro

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