Con messaggio 4752 del 23 novembre, l’INPS comunica i nuovi termini di scadenza per le domande di CIGO per eventi non evitabili, recependo così le modifiche apportate alla normativa dal decreto correttivo del Jobs Act, D. lgs 185/2016 entrato in vigore lo scorso 8 ottobre 2016.
Il correttivo del Jobs Act ha infatti previsto che all’art. 15, c. 2, del D.Lgs. 148/2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento»
Questa integrazione ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria, sia sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà, ai quali si applica la stessa normativa.
Termini di scadenza per le domande di CIGO per eventi non evitabili
Tecnicamente le domande di CIGO per eventi non evitabili potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento e le causali dovranno essere:
- Motivi meteorologici-Settore industria;
- Motivi meteorologici-Settore edilizia;
- Incendi, crolli o alluvioni;
- Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.
La nuova scadenza di presentazione della domanda telematica di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, ovvero dalla data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.
Quindi si potranno presentare, in un’unica domanda, tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese, entro la fine del mese successivo, e non più entro 15 giorni dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Si torna quindi alla precedente disciplina, e anzi si allungano i termini (precedentemente la scadenza era fissata al 25 del mese successivo).
Esempi di nuova gestione delle domande di CIGO per eventi non evitabili
L’INPS fa l’esempio di eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016. Il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina.
Per la sospensione per eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 11 novembre 2016 la domanda può essere inviata telematicamente in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2016.
Bollettini meteo da allegare alla domanda
Visti i prolungamenti dei termini di scadenza, l’INPS ribadisce l’obbligo di allegare i tanto contestati bollettini meteo. Il bollettino meteo potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria.
Messaggio INPS numero 4752 del 23-11-2016 (246,8 KiB, 1.330 hits)