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Home»Leggi, normativa e prassi»Reddito di cittadinanza per extracomunitari: chiarimenti dall’INPS

Reddito di cittadinanza per extracomunitari: chiarimenti dall’INPS

Daniele Bonaddio5 Dicembre 20193 Mins Read
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L’INPS chiarisce i casi in cui i cittadini extra UE devono presentare la certificazione per accedere alla Pensione o Reddito di Cittadinanza

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reddito di cittadinanza sospeso
reddito di cittadinanza sospeso

I cittadini extracomunitari che hanno diritto al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza, sono tenuti a presentare all’INPS una specifica certificazione. Si tratta di un documento rilasciato dall’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. La certificazione, in particolare, serve all’Istituto Previdenziale per meglio inquadrare i requisiti reddituali e patrimoniali del richiedente, nonché la composizione del nucleo familiare.

Non tutti i cittadini extra UE sono obbligati a presentare la suddetta certificazione. Esistono, infatti, dei casi di esclusione che riguardano:

  • i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • i cittadini di Stati non appartenenti alla UE nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Vi è anche una terza causa di esclusione, ossia qualora le convenzioni internazionali dispongano diversamente. Al fine dell’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo d’invio della certificazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha adottato il Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2019.

L’INPS, con il messaggio numero 4516 del 3 dicembre 2019, recepisce il predetto Decreto Interministeriale e illustra gli impatti sulle domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza presentate dai cittadini non comunitari.

Reddito di cittadinanza per extracomunitari: domande presentate da aprile 2019

Per meglio comprendere gli effetti che il D.I. del 21 ottobre ha apportato alle domande di RdC e PdC, occorre fare una distinzione tra:

  • domanda presente dal 1° aprile 2019;
  • domande presentate a marzo 2019.

Nel primo caso, per i cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al D.I. in commento, qualora sia già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta RdC e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A.

I cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al D.I. in commento, devono integrare le domande, con la certificazione dell’autorità estera competente.

Leggi anche: Bonus assunzioni Reddito di Cittadinanza: al via la domanda online

Pensione e Reddito di Cittadinanza extra UE: domande presentate a marzo 2019

Per quanto riguarda le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, anche se per le stesse sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità, l’INPS informa che:

  • le istanze resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al D.I. in commento. Pertanto, i cittadini sono obbligati a presentare all’INPS la relativa certificazione;
  • i cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’elenco, non devono integrare la domanda se hanno già incluso la dichiarazione integrativa. Dunque, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza, requisiti ISEE: chi ha diritto al sussidio

Istruzioni INPS su pensione e reddito di cittadinanza extra UE

Infine, l’INPS informa che le domande da integrare sono caratterizzate, sulla piattaforma gestionale intranet, dallo stato “in evidenza alla sede”. Al tal fine, i richiedenti interessati riceveranno, in ogni caso, un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’Istituto.

Si precisa che tale certificazione potrà essere prodotta in due modi:

  • recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente;
  • inviandola via Pec.

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