Il d. lgs. nr. 92/2012, la riforma del mercato del lavoro, introduce un rito procedurale abbreviato per le controversie in materia di licenziamenti. Essenzialmente, il nuovo procedimento civile, si divide in due fasi:
- una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda;
- una seconda fase, eventuale,che prende avvio con l’opposizione tramite ricorso avverso la decisione di accoglimento o rigetto (strutturata sul giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro, già previsto dal codice di procedura civile).
Secondo il comma 48 dell’art 1 della legge di riforma, “la domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro”.
Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’articolo 125 c.p.c.( che disciplina in generale il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte) e, con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 (impugnazione del licenziamento o domanda inerente la qualificazione del rapporto di lavoro) salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi.
La novità, sta nel termine entro il quale il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti: 40 giorni dal deposito dello stesso ricorso (fino ad oggi il termine era di 60 gg).
“Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonche’ un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.
La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia”.
Il comma 49 attiene alla decisione del giudice. Questi, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.
L’efficacia esecutiva dell’ordinanza non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui lo stesso tribunale, adito per l’eventuale opposizione, definisce il relativo giudizio (comma 50).
Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto (comma 51) può essere proposta opposizione con ricorso, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore.
Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza.
Il ricorso, con il decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato dall’opponente all’opposto, anche tramite PEC (posta elettronica certificata), almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione. “L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva, a norma e con le decadenze di cui all’articolo 416 c.p.c. Se l’opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
Il terzo chiamato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria in cancelleria a norma del comma 53..
Il comma 57 dispone che, all’udienza, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d’ufficio, ai sensi dall’articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a 10 giorni prima dell’udienza di discussione.
La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
I commi successivi disciplinano la fase delle impugnazioni nei confronti della sentenza che decide sul ricorso.
Il comma 58 stabilicse che, contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d’appello entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
La Corte d’appello, dunque, fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi 60 giorni e si applicano i termini previsti per il giudizio di primo grado, vale a dire:
- il termine per la costituzione dell’opposto, fino a 10 giorni prima dell’udienza, mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze dell’art. 416 c.p.c.; il termine di notifica del decreto di fissazione, almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione.
Alla prima udienza, la Corte può sospendere l’efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza d’appello, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’udienza di discussione.
Il comma 62 prevede l’ulteriore, eventuale fase del ricorso in cassazione contro la sentenza di appello. Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d’appello, che provvede a norma del comma 60 (sospensione, per gravi motivi, dell’efficacia della sentenza reclamata).
L’udienza di discussione è fissata non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso. Inoltre, si prevede che alla trattazione delle controversie sui licenziamenti regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze
L’ultimo comma dell’art 1. ossia il comma 67 reca una norma transitoria secondo la quale le disposizioni sul nuovo rito si applicano alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge.
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