L’INPS ha rilasciato la circolare numero 91 del 3 agosto 2018 con la quale ha illustrato le modalità di richiesta degli sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita – lavoro previsti dal decreto interministeriale 12/09/2017.
Lo sgravio è previsto per i datori di lavoro che hanno stipulato contratti aziendali prevedendo misure per favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata dei lavoratori. In particolare lo sgravio spetta relativamente ai contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
Domanda di sgravi contributivi per misure di conciliazione vita – lavoro
La domanda di sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita – lavoro vanno presentate dal datore di lavoro, o dagli intermediari abilitati e autorizzati. La richiesta va inviata telematicamente tramite apposita procedura telematica sul sito INPS dal 4 agosto 2018 ed entro e non oltre il 15 settembre 2018.
Il modulo di istanza on line denominato “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, è reperibile all’interno dell’area “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito www.inps.it.
Sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro
Il Decreto, come detto sopra, prevede sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro, che devono essere incluse nella contrattazione aziendale, o di secondo livello.
Il beneficio degli sgravi contributivi può essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° novembr 2017 al 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
Le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dovranno comunque essere innovative e migliorative rispetto ai CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti.
A questa misura sono destinati circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, resi disponibili dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Quali sono misure di conciliazione vita – lavoro
Per poter accedere agli sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro il Decreto definisce le seguenti misure di conciliazione vita-lavoro da inserire nei contratti collettivi aziendali o di secondo livello.
A) Area di intervento genitorialità
- estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
- previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time;
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale
- convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- convenzioni con strutture per servizi di cura;
- buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Conciliazione vita – lavoro, quanto spetta e come fare domanda
Il beneficio non potrà eccedere in ogni caso il limite del 5% della retribuzione imponibile ai fini INPS e sempre nei limiti delle risorse stanziate per il biennio 2017-2018.
Lo sgravio deve essere richiesto all’INPS con le modalità sopra indicate. La domanda da presentare in via telematica all’INPS, anche tramite intermediari abilitati, dovrà comunque contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- la data di avvenuto deposito del contratto aziendale, effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
- dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto;
- per ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’INPS.
Le domande avranno scadenze diverse in base alla stipulazione del contratto aziendale:
- contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 la scadenza è il 15 novembre 2017;
- contratti depositati entro il 1° agosto 2018 la scadenza è il 15 settembre 2018.
Decreto interministeriale 12/09/2017
Per ulteriori approfondimenti vi infine rimandiamo alla lettura del Decreto che alleghiamo per completezza qui di seguito.

» 3,0 MiB - 571 download
Circolare INPS numero 91 del 3 agosto 2018
Di seguito la circolare INPS con tutti i dettagli operativi sullo sgravio contributivo.

» 121,8 KiB - 301 download