Con la risposta n. 188/E del 10 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i rimborsi spese per missioni e trasferte all’estero restano detassati anche se le spese sono state effettuate in contanti, purché siano debitamente documentate.
Una novità importante che arriva dopo i cambiamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, e che risolve un nodo molto pratico per imprese e dipendenti che operano oltre confine.
Cosa si intende per trasferta lavorativa
La trasferta lavorativa è una prestazione temporanea del dipendente effettuata fuori dalla sede abituale di lavoro, su richiesta del datore di lavoro, per svolgere attività legate all’impresa o all’ente.
Può avvenire in Italia o all’estero e non comporta una modifica del contratto di lavoro né un trasferimento definitivo.
Durante la trasferta, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, oltre a eventuali indennità forfettarie previste dal contratto collettivo o dalla policy aziendale.
Il problema: tracciabilità dei pagamenti delle spese di trasferta
L’articolo 51, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che le spese sostenute dai lavoratori dipendenti in trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) possano essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito, quindi senza essere tassate, solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
Questa regola ha sollevato dubbi quando si parla di trasferte all’estero, dove l’uso del contante è ancora diffuso e in certi casi inevitabile.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La Risposta n. 188/E del 10 luglio 2025 chiarisce che:
- Le spese sostenute nel territorio italiano devono essere tracciabili (pagamento con carta, bonifico, app, ecc.) per non essere tassate.
- Per le spese all’estero, la tracciabilità non è più obbligatoria. Anche se il pagamento è avvenuto in contanti, il rimborso non concorre alla formazione del reddito, se adeguatamente documentato.
Questo chiarimento è stato fornito in risposta a un interpello presentato da un Ministero, che segnalava la difficoltà per i dipendenti in missione all’estero di utilizzare strumenti di pagamento elettronici in determinati Paesi.
Esempio pratico
Marco lavora per un’azienda italiana di ingegneria e viene inviato in trasferta a Berlino per partecipare a una fiera di settore. Per pranzi, taxi e trasporti locali, spesso si trova a dover pagare in contanti, perché non tutti gli esercenti accettano carte straniere, o non sono dotati di POS.
Fino a poco tempo fa, le spese rimborsate in contanti avrebbero potuto essere considerate parte del reddito di Marco e quindi tassate. Ora invece, grazie al chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, l’azienda può rimborsare anche queste spese senza applicare tassazione, a condizione che Marco presenti documentazione idonea (scontrini, ricevute, note spese firmate).
Quadro normativo aggiornato
- Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), art. 1, commi 81-83
- Decreto-legge n. 84/2025, art. 1, comma 1, lettera b)
- Articolo 51, comma 5 del TUIR aggiornato
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 188/E del 10 luglio 2025
- Approfondimento collegato: Trasferte in Italia: quando le spese devono essere tracciabili
Riassumendo…
- Rimborsi per trasferte in Italia: servono pagamenti tracciabili per la detassazione.
- Rimborsi per trasferte all’estero: anche i pagamenti in contanti possono essere rimborsati senza tassazione, se documentati.
- Spese ammesse: vitto, alloggio, viaggio, trasporto (anche taxi non di linea).
- Documentazione: necessaria sempre, anche per i contanti (scontrini, note spese, ricevute).
Consiglio utile
Aggiorna subito il tuo regolamento interno sulle trasferte. Specifica la differenza tra trasferte in Italia e all’estero in termini di requisiti fiscali. Per i dipendenti, è sempre buona prassi conservare ogni scontrino o ricevuta, anche per i pagamenti in contanti effettuati fuori dall’Italia.
Allegati
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 188 2025 (1,8 MiB, 0 hits)