La Legge di bilancio per l’anno 2023 al fine di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, ha previsto un taglio del cuneo fiscale, ovvero un abbattimento dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, che si traduce in un aumento in busta paga dello stipendio.
Lo sgravio, riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, rappresenta di fatto una riedizione della misura in vigore l’anno precedente, introdotta dalla Legge di bilancio 2022, concretizzatasi in un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, salvo poi passare al 2% dal 1° luglio al 31 dicembre. Rispetto al passato, tuttavia, la Manovra 2023 differenzia la percentuale di esonero in base alla retribuzione imponibile del lavoratore. A meno di un mese dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, l’Inps è intervenuta con la Circolare 7 del 24 gennaio, con l’obiettivo di fornire i chiarimenti necessari per l’inserimento in busta paga dell’esonero già a partire dalla mensilità di gennaio.
Il decreto lavoro 2023 varato in CdM del 1° maggio prevede fra le altre misure l’innalzamento dal 2 al 6 per cento, dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Aggiornamento: l’INPS ha rilasciato il Messaggio numero 1932 del 24-05-2023 con il quale fornisce le istruzioni operative relative al nuovo taglio del cuneo fiscale di cui al decreto lavoro 2023.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice dei contenuti
- Taglio del cuneo fiscale nel Decreto Lavoro 2023
- A chi spetta l’esonero e come funziona lo sgravio del 6 o 7 per cento da luglio
- A quanto ammonta l’esonero contributivo fino a giugno?
- Come funziona il taglio dei contributi INPS al 2 o al 3% fino a giugno
- Quanto dura lo sgravio dei contributi IVS
- Come ottenere lo sgravio e indicarlo in Uniemens
- Compatibilità e cumulabilità con altri incentivi
- Video guida
Taglio del cuneo fiscale nel Decreto Lavoro 2023
L’aumento comunque riguarda i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), mentre per le mensilità di paga fino a giugno 2023 continueranno a valere le percentuali di esonero come sotto esposte, così come previsto nell’ultima Legge di Bilancio.
Vediamo ora come funziona il taglio del nucleo fiscale fino alla retribuzione di giugno 2023. Ricordiamo che il taglio del cuneo fiscale al 6 o 7 per centro si applicherà allo stesso modo.
A chi spetta l’esonero e come funziona lo sgravio del 6 o 7 per cento da luglio
Lo sgravio contributivo continua a spettare ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico, la misura è diretta a tutti i contratti di lavoro subordinato a patto che si rispettino i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (riduzione al 2%) e di 1.923 euro (riduzione al 3%).
Ricapitolando il nuovo taglio del cuneo fiscale da luglio spetta:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
A differenza del taglio del 2 o 3 per cento fino a giugno la nuova agevolazione di cui al Dl Lavoro non spetta sulla tredicesima, neanche se questa viene erogata mensilmente come rateo in busta paga.
A quanto ammonta l’esonero contributivo fino a giugno?
Lo sgravio in parola è pari:
- Al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di euro 2.692 mensili, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- Al 3% dei contributi IVS se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata, non eccede l’importo di 1.923,00 euro.
Come si calcola il massimale Inps
Il limite massimo di 2.692,00 o di 1.923,00 euro da considerare per l’operatività o meno dello sgravio, è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso.
Di conseguenza, nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini della “valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale” (Circolare Inps).
Come funziona il taglio dei contributi INPS al 2 o al 3% fino a giugno
Come già precisato le soglie di retribuzione imponibile ai fini IVS rilevano non solo ai fini dell’applicabilità o meno della riduzione contributiva ma anche della sua entità. Di conseguenza, laddove la retribuzione imponibile:
- Superi il limite di 2.692 euro mensili, non spetterà alcuna riduzione (pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio);
- Superi il limite di 1.923 euro ma sia comunque inferiore a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva potrà essere, per il singolo mese, nella misura del 2%;
- Non superi il limite di 1.923,00 la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
In altri termini “poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro” (Circolare Inps).
Come funziona per la tredicesima mensilità
Come più volte sottolineato, lo sgravio opera nel rispetto di due massimali mensili (1.923,00 e 2.692,00 euro) da maggiorare, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori alla tredicesima (è il caso della quattordicesima), nel mese di erogazione di quest’ultima la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nel caso in cui la retribuzione imponibile (costituita dalla somma del compenso mensile più la quattordicesima o i ratei della stessa) non ecceda i 2.692,00 euro.
Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Quanto dura lo sgravio dei contributi IVS
Lo sgravio IVS opera per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Di conseguenza possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore, relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso del 2023, siano state erogate le ultime competenze, sulle stesse l’esonero non potrà trovare applicazione.
Identica conclusione per quanti interromperanno il contratto entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso del 2024, riceveranno le ultime competenze.
Da ultimo, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’Inps chiarisce che lo sgravio IVS non potrà applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa.
Come ottenere lo sgravio e indicarlo in Uniemens
Vediamo ora come indicare il taglio del cuneo fiscale in Uniemens.
Sgravio 3%
Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell’esonero al 3%, le aziende dovranno indicare, a partire dal mese di competenza di gennaio 2023, all’interno del flusso Uniemens (da trasmettere mensilmente in via telematica all’Inps) nel campo <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, <CodiceCausale> il valore “L098” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo della stessa, sempre nel campo <CodiceCausale> dovrà essere inserito, in alternativa il valore:
- “L099” con il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – tredicesima mensilità”;
- “L100” riguardante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – rateo tredicesima mensilità”.
Sgravio 2%
Per quanto riguarda invece i lavoratori beneficiari dello sgravio al 2%, dal momento che la misura è stata semplicemente prorogata all’anno corrente l’Inps chiarisce che si continueranno ad utilizzare i codici di recupero già previsti.
Per i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della circolare in parola, abbiano già provveduto all’elaborazione delle buste paga di gennaio 2023 senza esporre i suddetti codici sul flusso Uniemens di competenza, sarà possibile, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici stessi nell’Uniemens di febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.
Compatibilità e cumulabilità con altri incentivi
L’Inps chiarisce che, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, lo sgravio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con le agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Video guida
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