Il Ministero del lavoro,con interpello nr 12/2012, risponde ad un quesito proposto dalla Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, circa la sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c
Bisogna dunque fare una distinzione tra tutela reale e tutela obbligatoria del licenziamento.
L ’art. 8 L. n. 604/1966 prevede per i datori di lavoro aventi un organico aziendale fino a 15 dipendenti la riassunzione del lavoratore, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero la corresponsione di una indennità parametrata all’ultima retribuzione di fatto, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti.
La c.d. tutela obbligatoria, implica l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione e di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa.
divera è l’ipotesi della tutela reale prevista dall’art 18 Statuto dei lavoratori: Ai sensi di tale disposizione normativa, il giudice, dichiarata l’illegittimità del licenziamento, ordina la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, condannando contestualmente il datore al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto – e comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione – dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra.
Il giudice dispone, altresì, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo. l’interpello richiama inoltre, un costante orientamento giurisprudenziale in ordine al principio della necessaria autonomia tra retribuzione ed obbligo contributivo, obbligo quest’ultimo considerato indifferente alle vicende conseguenti al licenziamento e alla successiva reintegrazione.
Secondo tale orientamento, la Corte, pur affermando che la prestazione lavorativa costituisce il presupposto dell’obbligazione contributiva, ritiene che il rapporto previdenziale assicurativo non integri semplicemente il corrispettivo della prestazione lavorativa. Questa considerazione trae le mosse dal principio della sussistenza del rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal giorno del licenziamento illegittimo e quello dell’ordine di reintegrazione e della conseguente continuità del rapporto previdenziale per lo stesso periodo.
Nei confronti del datore di lavoro continua, pertanto, a gravare l’adempimento dell’obbligo contributivo, proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non si è mai estinto (cfr. INPS circ. n. 125/1992).
La Corte giunge alle conclusioni di cui sopra evidenziando che “l’obbligo contributivo- commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta – esiste perché esiste l’obbligazione retributiva, e non viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, in cui l’interesse di quest’ultimo resta soddisfatto secondo un criterio di equivalenza, mediante l’erogazione della prestazione risarcitoria”.
Ad analoghe conclusioni perviene anche una recentissima sentenza della medesima Corte (Cass. sent. n. 402/2012), laddove si evidenzia che nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo con conseguente ordine di reintegrazione, il rapporto assicurativo risulta assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato de iure come mai interrotto.
Ciò in quanto dalla previsione legislativa, ex art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, secondo cui la parte datoriale deve essere condannata “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione”, deriva la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale collegato a quello lavorativo.