Di qualche giorno fa la notizia della proroga dell’indennità di anticipo pensionistico APE Sociale anche a tutto il 2023, ad opera del disegno di legge di bilancio per il prossimo anno, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 21 novembre.
L’Ape sociale, acronimo di anticipo pensionistico, è stato disciplinato originariamente dall’articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Si tratta di un reddito ponte, ossia un sussidio economico, in favore di lavoratori in prossimità di pensione e in particolari condizioni lavorative. Chiaramente, per accedervi è necessario essere in possesso di una determinata età anagrafica, oltre a un certo numero minimo di contributi e altri requisiti soggettivi.
Analizziamo qui di seguito in questa guida completa e aggiornata cos’è, come funziona e a chi spetta APE Sociale.
Cos’è l’Ape Sociale
Introdotta come misura sperimentale dal 1° maggio 2017 l’indennità cosiddetta “APE Sociale” è corrisposta dall’Inps a determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni anagrafico – contributive. Scopo dell’APE è garantire un sostegno economico, a carico dello Stato, fino al raggiungimento dell’età prevista per: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, trattamento pensionistico conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia (Riforma Fornero).
La prestazione, disciplinata dall’articolo 1, commi da 179 a 186, Legge 11 dicembre 2016 numero 232 (Manovra 2017), è stata oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali arrivata con la Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Legge di bilancio per l’anno corrente). L’articolo 1, comma 91 ha infatti posticipato al 31 dicembre 2022 il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale.
Quali sono i requisiti di accesso all’Ape sociale
L’APE Sociale spetta, fino al 31 dicembre 2022, ai lavoratori residenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps che, alla data della domanda di accesso:
- Abbiano almeno 63 anni di età;
- Abbiano cessato l’attività lavorativa;
- Non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto;
e, inoltre, si trovino in una delle seguenti condizioni descritte in seguito.
Situazione |
Anzianità contributiva |
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Almeno 30 anni |
Assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, garantita a coniuge, persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti | |
Capacità lavorativa ridotta pari almeno al 74%, accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile | |
Al momento della data di decorrenza dell’APE essere lavoratore dipendente all’interno delle professioni indicate nell’Allegato numero 3 alla Legge numero 234/2021, che abbia svolto in Italia da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative cosiddette “gravose” per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo | Almeno 36 anni ridotti a 32 per i seguenti lavoratori:
Per le lavoratrici madri appartenenti alle tre categorie sopra citate, la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ciascun figlio (sino ad un massimo di 24 mesi), opera con riferimento ai 32 anni di anzianità contributiva |
(*) Tra le ipotesi di licenziamento è compreso anche il recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova, nonché la cessazione del contratto di lavoro a causa dell’interruzione dell’attività aziendale. |
Ape sociale Donne
Per le donne l’anzianità contributiva richiesta è ridotta di 12 mesi per ciascun figlio (anche adottivo), nel limite massimo di 24 mesi.
Come si determina l’anzianità contributiva?
Il calcolo dell’anzianità contributiva richiesta per accedere all’APE Sociale tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della normativa.
Per raggiungere l’anzianità necessaria non è possibile totalizzare i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in paesi comunitari, in Svizzera, appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Attività “gravose”
Con riguardo al computo dei 6 anni o dei 7 anni di svolgimento di attività cosiddetta “gravosa”, si prendono in considerazione i periodi coperti da:
- Contribuzione obbligatoria;
- Contribuzione figurativa (eventi di malattia, maternità, etc.);
in costanza di rapporto di lavoro e nell’ambito dello svolgimento di attività “gravose”.
Quanto spetta di Ape sociale
L’APE Sociale, corrisposta in quote mensili per 12 mensilità, spetta in misura pari alla rata mensile della pensione di vecchiaia, calcolata al momento della domanda.
La somma non può in ogni caso eccedere i 1.500,00 euro lordi.
L’indennità, peraltro:
- Non è soggetta a rivalutazione;
- Non è integrata al trattamento minimo;
- Non comporta la maturazione della contribuzione figurativa.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota, per ciascuna gestione, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Da quanto decorre la pensione
In presenza di tutti i requisiti, l’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo la domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Cosa accade in caso di decesso del pensionato?
La prestazione APE Sociale si interrompe in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Come e quando fare domanda
Coloro che nel corso del 2022 maturano i requisiti richiesti sono tenuti, preliminarmente alla domanda di prestazione, a trasmettere istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro i termini di scadenza previsti: 31 marzo 2022 e 15 luglio 2022.
Le domande presentate “oltre i suddetti termini e comunque non oltre il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie” (Circolare Inps 25 maggio 2022 numero 62).
Quali sono le date per fare domanda
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2022, per le domande di verifica presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre 2022.
Da ultimo, come precisato dall’Inps con la Circolare 25 maggio 2022 numero 62, i soggetti in possesso di “provvedimento di certificazione potranno presentare domanda di accesso all’APE Sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, introdotto dalla legge n. 234/2021 (31 dicembre 2022)”.
Come si invia la domanda all’INPS
Tanto l’istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, quanto la domanda di trattamento, devono essere trasmesse all’Inps collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – APE Sociale – Anticipo pensionistico”. Successivamente l’utente (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS) dovrà selezionare:
- Il servizio “Verifica dei requisiti per Ape Sociale – Domanda” al fine di inviare la domanda di certificazione dei requisiti per l’indennità in parola;
- Il servizio “Ape Sociale – Domanda”, per richiedere l’indennità.
Come ribadito dall’Istituto nella citata Circolare numero 62/2022, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, siano “già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale”.
Compatibilità dell’APE con lavoro e altre prestazioni
L’APE Sociale è compatibile con:
- Redditi da lavoro dipendente o parasubordinato, derivanti da attività lavorativa svolta in Italia o all’estero, nel limite di 8 mila euro lordi annui;
- Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo, nel limite di 5.500,00 euro lordi annui;
- RdC Reddito di Cittadinanza.
Al contrario, la prestazione in parola è incompatibile con:
- Trattamenti di sostegno al reddito, connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- Indennizzo previsto in caso di cessazione di attività commerciale;
- Indennità ISCRO.
Ape Sociale 2022: nuovi lavori gravosi
Nella Legge di Bilancio 2022 ha trovato spazio l’estensione della platea dei lavoratori che compiono “attività gravose”; quindi più soggetti che possono rientrare nell’Ape sociale, il cd. ‘assegno ponte’ dell’Inps.
Si è andati ben oltre le 15 categorie previste fino all’anno precedente (che includono ad es. facchini, operai edili, macchinisti, facchini, addetti alle pulizie): ne sono state individuate molte altre, che presentano un indice combinato di malattie professionali e infortuni sopra la media. Tanto da imporre l’inclusione nella categoria ‘lavori usuranti e gravosi’.
Elenco Lavori Gravosi aggiornato
Ecco di seguito il nuovo elenco aggiornato dei lavori gravosi e delle professioni pesanti in base alla classificazione Istat:
- Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
- Tecnici della salute
- Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
- Operatori della cura estetica
- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
- Artigiani, operai specializzati, agricoltori
- Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
- Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
- Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
- Conduttori di mulini e impastatrici
- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
- Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
- Portantini e professioni assimilate
- Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni