Non si sono fatte attendere le istruzioni INPS per accedere alla pensione anticipata ordinaria, con quota 100, opzione donna e per i lavoratori precoci . Il nuovo strumento, introdotto all’art. 14 del D.L. n. 4/2019 (c.d. decretone), insieme alla riproposizione dell’opzione donna si pone come alternativa per andare in pensione rispetto agli ordinari requisiti previsti dalla Riforma Fornero. La reintroduzione del sistema delle quote rappresenta un canale d’uscita anticipata per alcuni lavoratori.
Per poter usufruire di tale opzione, però, è necessario tenere presente molteplici aspetti, i quali sono stati riepilogati attentamente dall’INPS con la Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 (che trovate allegata a fondo pagina). Il documento di prassi, inoltre, fornisce istruzioni in merito alla pensione anticipata, opzione donna ed ai lavoratori c.d. precoci. Ecco tutto quello che devi sapere per andare in pensione con quota 100.
Quota 100: chi può accedere
Come appena accennato, i requisiti pensionistici minimi da maturare per accedere a “quota 100” sono:
- 38 anni di contributi;
- e 62 anni d’età anagrafica.
Lo strumento, valido esclusivamente per il triennio 2019-2021, è rivolto:
- agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
- alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
- nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995.
Per quanto concerne il requisito anagrafico, si precisa che non si applicano gli incrementi alla speranza di vita, mentre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
Attenzione: è possibile accedere a “quota 100” anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione (art. 1, co. 23, della L. n. 335/1995 e l’esercizio della facoltà di computo (art. 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282).
Restano, invece, fuori da “quota 100”:
- il personale appartenente alle Forze armate;
- i dipendenti delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
- il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- ed il personale della Guardia di finanza.
Inoltre, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
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Cumulo dei contributi per quota 100
Ai fini della maturazione del requisito contributivo, l’interessato può – su domanda – cumulare tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.
Chiaramente i periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti per la misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, occorre neutralizzare quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.
Non è possibile accedere a “quota 100” se si è già in possesso di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.
Ma come avviene materialmente il cumulo? Ebbene, ciascuna gestione interessata calcola il trattamento pensionistico pro quota in relazione ai rispettivi periodi di iscrizione maturati dal richiedente. Il calcolo, in particolare, deve essere effettuato secondo le regole previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Decorrenza finestre mobili per dipendenti privati
Come anticipato da qualche mese a questa parte, l’accesso alla pensione con il sistema delle quote è subordinato al rispetto delle finestre mobili. Quindi, il cittadino che maturi i requisiti minimi di 62 anni di età e 38 anni di contributi, non può ricevere fin da subito la pensione poiché deve attendere che si “apra” la finestra mobile.
Ma quanto dura la finestra mobile? Ciò dipende se si tratta di lavoratore privato o pubblico.
Per il lavoratori del settore privato, che abbiano maturato i requisiti pensionistici previsti dal decreto (62 anni di età più 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2019, la prima decorrenza utile sarà l’1 aprile 2019. Chi maturerà invece i predetti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, la finestra mobile si aprirà dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti.
Quindi ad esempio, se un lavoratore privato maturasse i requisiti il 1° aprile 2019, la liquidazione del primo assegno pensionistico si avrebbe l’1 luglio 2019.
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Decorrenza finestre mobili per dipendenti pubblici
Per i lavoratori pubblici, invece, che abbiano maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, la prima decorrenza utile è agosto 2019. In caso contrario, ossia qualora i requisiti venissero maturati dopo il 29 gennaio 2019, occorrerebbe attendere una finestra mobile di ben sei mesi.
Quindi ad esempio, se un lavoratore pubblico maturasse i requisiti l’1 aprile 2019, la liquidazione del primo assegno pensionistico si avrebbe l’1 ottobre 2019.
Fanno eccezione i lavoratori del comparto scuole e Afam: per tutti questi dipendenti il decreto stabilisce la domanda di pensionamento con quota 100 debba essere presentata entro il 28 febbraio 2019 con possibilità di uscita a partire dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2019/20.
Restano inalterate le specificità del settore scolastico e Afam che vedono la decorrenza della pensione al 1° settembre (1° novembre Afam) dell’anno in cui vengono raggiunti i requisiti pensionistici. A tal fine chi matura i requisiti per la quota entro il 31 dicembre 2019 potrà presentare domanda di dimissioni entro il 28 febbraio 2019 per andare in quiescenza dal 1° settembre/novembre 2019.
Incumulabilità redditi
Altro aspetto da considerare per chi volesse andare in pensione con “quota 100”, riguarda l’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Unica eccezione si ha per il lavoro autonomo occasionale, i cui redditi possono cumularsi nel limite di 5.000 euro lordi annui. In ogni caso, anche se dall’attività autonoma occasionale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro, occorre comunque darne immediata comunicazione all’INPS. Tra l’altro, il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.
L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Sul punto, l’INPS specifica che il requisito anagrafico di riferimento è quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita.
Novità pensione anticipata ordinaria
Per quanto concerne la pensione anticipata, il c.d. “Decretone” ha introdotto due importanti novità:
- blocco, fino al 31 dicembre 2026, del requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne);
- introduzione di una finestra mobile, pari a 3 mesi, per entrambi i sessi.
I requisiti per l’opzione donna
Per accedere all’opzione donna, invece, occorre avere:
- un’anzianità contributiva minima di 35 anni;
- e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome.
La pensione sarà calcolata interamente secondo le regole del sistema contributivo.
Anche in tal caso, si applicano le finestre mobili che si differenziano in funzione del settore di appartenenza:
- lavoratrice dipendente: 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
- lavoratrice autonoma: 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
I requisiti per i lavoratori precoci
Infine, si segnala un’importante novità anche per i lavoratori c.d. precoci. Questi ultimi, infatti, possono conseguire la pensione anticipata con 41 anni di contributi, se maturati entro il 31 dicembre 2026. In altri termini, i lavoratori precoci non sono soggetti agli adeguamenti legati alla speranza di vita.
Tuttavia, così come per la pensione anticipata, i lavoratori precoci dovranno attendere la finestra mobile di 3 mesi prima di poter godere del primo assegno pensionistico.
Circolare INPS 11 del 29 gennaio 2019
Alleghiamo infine la Circolare numero 11 del 29 gennaio 2019 per tutti i dettagli.
INPS Circolare 11 del 29-01-2019 (366,3 KiB, 669 hits)
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