Funzione Pubblica, congedo straordinario e anzianità di servizio

Funzione Pubblica: congedo straordinario è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio per il raggiungimento del diritto alla pensione


Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito alcune precisazioni in merito all’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 42, commi 5 e ss., del D.L.vo. n. 151/2001,(T.U. maternità e paternità) con particolare riferimento agli effetti che l’assenza produce sulla maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.

Nella nota del 15 febbraio scorso, si fa riferimento all’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 , così come modificato dalla lettera dell’art. 4 del d .lgs. n. 119/2011 ( riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

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Il comma 5-ter recita: Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;…”; il successivo comma 5-quinquies dispone: “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Si richiama anche la circolare nr. 1/2012 nella quale si precisa che “i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità “.

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Ciò sta a significare, continua la circolare,  “che il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l’istituto della  contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie vale solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) che è valida per il diritto e per la misura della pensione.

Occorre poi considerare il richiamo all’art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il congedo non è computato nell’anzianità di servizio, lì dove l’anzianità di servizio è tenuta distinta dai “fini previdenziali“.

Pertanto,  nell’esaminare l’istituto occorre distinguere la valenza dell’anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l’effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione a fini economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica.

Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa”.

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