Lo scorso 16 settembre, il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la circolare nr. 4 al fine di chiarire le ricadute sui destinatari della legge n.15/2009, in vigore da marzo ad agosto di quest’anno, e per meglio illustrare l’ambito di applicazione della norma. In sostanza, la circolare non fa altro che confermare quanto già illustrato con la circolare nr. 10 del 2008.
Sappiamo infatti che, in ossequio alla legge 3 agosto 2009 n.102 di conversione del decreto anticrisi (78/2009), le pubbliche amministrazioni, con atto unilaterale, possono mandare in pensione i dipendenti che abbiano raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva. La novità è rappresentata dal fatto che, l’anzianità necessaria per il pensionamento verrà calcolata sull’età contributiva (massimo di 40 anni) e non, come previsto in precedenza dalla legge delega nr. 15/2009, sul servizio effettivo.
L’art 35-novies della l.102/09 dispone che:
« Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni … possono, a decorrere dal compimento dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici…. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
Ambito soggettivo di applicazione
La nuova circolare chiarisce che la norma si applica anche al personale dirigenziale, con la sola esclusione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La norma si applica anche al personale che ha ottenuto il ripristino o il prolungamento del rapporto con l’amministrazione di appartenenza (ex art. 3 l350/03) essendo stati sospesi dal servizio o dalla funzione o, avendo chiesto di essere collocati anticipatamente in riposo. Per i comparti difesa, sicurezza ed esteri, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio.
Carattere eccezionale dell’intervento
La circolare n.4/2009 chiarisce inoltre il carattere eccezionale dell’intervento limitato al triennio 2009-2011. La facoltà di recesso unilaterale può essere quindi, esercitata fino al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva.
Momento in cui la facoltà può essere esercitata
La risoluzione può essere esercitata “a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente”. Pertanto la risoluzione avrà efficacia dal giorno successivo al raggiungimento dell’anzianità contributiva, fermo restando l’obbligo per la P.A. di comunicazione dell’avviso con almeno sei mesi d’anticipo. In ogni caso la risoluzione non può operare successivamente all’anno 2001.
La nuova disciplina permette alla P.A. di scegliere il momento in cui far cessare il rapporto; soddisfacendo così, sia l’esigenza di adeguamento al fabbisogno professionale reale, sia la necessità di evitare che il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e previdenziale a causa del comportamento del datore”
Immediata applicabilità della norma
La norma è immediatamente applicabile sia per il personale non dirigenziale che per quello dirigenziale.
Per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l’entrata in vigore della norma, resta valido quanto disposto nella circolare nr.10/2008 ossia che se l’amministrazione ha intenzione di avvalersi della facoltà di recesso, questa deve essere indicata nel provvedimento di conferimento dell’incarico.
Fonte: www.innovazione.gov.it
In allegato la circolare nr.4/2009
Circolare nr.4/2009 (4,2 MiB, 3.527 hits)
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