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Home»Sentenze Lavoro»Cassazione: il Jobs Act è irretroattivo

Cassazione: il Jobs Act è irretroattivo

Antonio Maroscia21 Ottobre 20153 Mins Read
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Per la Cassazione il Jobs Act è irretroattivo per i contratti a termine ante riforma e convertiti in contratti a tempo indeterminato.

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Con la sentenza 21266 del 20 ottobre la Corte di Cassazione ha stabilito che il Jobs Act è irretroattivo per i contratti a termine stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma e convertiti in contratti a tempo indeterminato.

Secondo la Cassazione, in questi casi si deve utilizzare l’indennità a forfait del collegato lavoro, nonostante il decreto legislativo n. 81/2015 abbia abolito i commi 5 e 6 dell’articolo 32 della legge 183/2010. L’indennità del collegato lavoro sarebbe, infatti, più favorevole al lavoratore rispetto a quella applicata dal Jobs Act. Per questo, in assenza di norme transitorie, il nuovo metodo di calcolo dell’indinnizzo si applica solo per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2015, data in cui è entrato in vigore il decreto attuativo della legge 183/2014.

Con sentenza del 16/05/2005 la Giudice del Lavoro di Roma in accoglimento della domanda della lavoratrice, dichiarava nulla la data di scadenza apposta nel primo contratto a termine fra il giugno e il settembre 1998 trasformando pertanto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data, condannando la società al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento della retribuzione dal 31/12/2003 al ripristino.

La società ricorreva in appello, la quale Corte accoglieva il ripristino del contratto a tempo indeterminato, ma respingeva la domanda di risarcimento del danno in quanto la messa in mora era intervenuta dopo oltre 3 anni dalla scadenza dell’ultimo contratto.

La lavoratrice quindi ricorreva in Cassazione con 11 motivazioni alla quale la società controricorreva con due motivazioni entrambe respinte.

La Cassazione quindi conferma il ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si dalla data del settembre 1998, ma per il calcolo del danno si avvale delle regole stabilite dagli art. 32 commi 5, 6 e 7 della L. 183/2010 conosciuta come collegato lavoro in quanto nella fattispecie è intervenuto lo ius superveniens. Infatti il collgato lavoro stabiliva nello specifico che le norme sulla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato si applicavanpo anche alle cause pendenti.

Per questa regola quindi la Cassazione dovrebbe applicare le regole del Jobs Act, ovvero del D. Lgs 81/2015 ma la nuova normativa del Jobs Act, non può essere applicata, in quanto sarebbe più sfavorevole alla lavoratrice rispetto alla normativa del collegato lavoro per una serie di motivazioni economiche e di diritto e inoltre il Jobs Act non ha previsto una normativa transitoria per i casi di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Fonte: www.consulentidellavoro.it

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