X

Nel congedo parentale frazionato sabato e domenica non si conteggiano

Nel congedo parentale frazionato, se la lavoratrice rientra in un giorno prefestivo, i giorni festivi successivi al rientro non si considerano congedo


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 18 Maggio 2012

La Cassazione, con sentenza nr. 6742 dello scorso 4 maggio, ha affermato che nel caso di congedo parentale frazionato, ex art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, qualora la lavoratrice rientri al lavoro, interrompendo la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o dì domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro non sono computabili come giorni dì fruizione del congedo stesso.

Vediamo come si sono svolti i fatti e poi passiamo a vedere la decisione della Cassazione.

Congedo parentale frazionato: il caso

Il caso ha riguardato una lavoratrice, dipendente di banca che, a seguito del parto avvenuto nel 2004, aveva usufruito, a decorrere dal gennaio 2005, del congedo parentale previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001.

Su richiesta della lavoratrice il suddetto congedo parentale era stato goduto in modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività.

La lavoratrice si rivolgeva al giudice affermando che l’istituto di credito aveva erroneamente conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo.

Con la conseguenza, ad avviso delle ricorrenti, che il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana.

Sia il Tribunale di primo grado che d’appello, confermavano le ragioni della lavoratrice. La banca ricorreva in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

Secondo gli Ermellini,” il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà”.

In base alla struttura del congedo parentale frazionato, continuano i giudici,  previsto dall’art. 32, primo comma, del d.lgs. n. 151/2001, “è evidente che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.

Da ciò discende altresì che i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale vengono computati nell’ambito dei giorni di congedo.

Sviluppo logico del ragionamento fin qui seguito, fatto proprio dalla sentenza impugnata è la conclusione, speculare alla precedente, secondo cui i giorni festivi che non ricadono nel periodo di congedo parentale non sono computabili come giorni dì fruizione del congedo stesso”.

Nel caso di specie, l’interruzione del congedo parentale (predeterminato in quattro giorni settimanali) si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì), e con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo – appare evidente che il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo parentale in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita.

Alle stesse conclusioni deve ovviamente pervenirsi, mutatis mutandis, nell’ipotesi di interruzione del congedo nel giorno prefestivo nel caso di festività infrasettimanali.

Conclusione

Il diritto al congedo parentale, concludono i giudici, può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia.

Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi, alla quale si è in precedenza accennato, in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: CassazioneMaternitàpermessi e congediSentenze