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Home»Sentenze Lavoro»Cassazione: no al licenziamento di chi fa altre attività a lavoro

Cassazione: no al licenziamento di chi fa altre attività a lavoro

Massima Di Paolo13 Maggio 20163 Mins Read
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La Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per aver, durante l'orario di lavoro, eseguito attività per conto proprio

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Sentenza
Sentenza

La Cassazione, con sentenza nr. 8236 dello scorso 26 aprile, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per aver, durante l’orario di lavoro, eseguito attività per conto proprio, fuori della postazione di lavoro senza alcun permesso e utilizzando attrezzature sulle quali non era stato addestrato.

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di primo grado, disponeva la conversione dei licenziamento per giusta causa, intimato al lavoratore dall’azienda datrice di lavoro, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Non dello stesso avviso appare essere però la Cassazione la quale ricorda intanto la costante giurisprudenza secondo la quale, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo,” il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria dei rapporto”.

Per la Corte d’appello, il comportamento del lavoratore costituirebbe una forma di insubordinazione; inoltre,  destinare il tempo retribuito dal datore di lavoro e ii beni aziendali a scopi personali rappresenta una sorta di appropriazione indebita oltre al dato che l’utilizzo di una macchina, riguardo alla quale non si è ricevuta adeguata formazione, costituisce fonte (potenziale) di gravi pericoli e di ingenti danni.

Gli Ermellini non ritengono che la condotta del lavoratore costituisca insubordinazione, “la cui nozione è ristretta, in ogni ambito, alla condotta di chi rifiuti di ottemperare ad una direttiva o ad un ordine, giustificato e legittimo, di svolgere una diversa attività o un diverso compito”.

La corte d’Appello, si legge nella sentenza, ha trascurato “di fare oggetto di esame la durata dei contestato abbandono del posto di lavoro, i tempi e le modalità dell’operazione in corso, la natura della macchina e di ogni altra attrezzatura impiegata per scopi personali, la conseguente ed effettiva necessità di uno specifico addestramento su di essa come l’entità del rischio collegato ad un uso non appropriato”

In pratica, proseguono i giudici di legittimità, la Corte d’appello ha omesso di valutare quei profili oggettivi e fattuali dell’episodio oggetto di addebito disciplinare, essendosi limitata all’analisi del solo aspetto soggettivo rappresentato dal fatto che il lavoratore aveva già ricevuto nei due anni precedenti quattro contestazioni, tre delle quali seguite da sanzione.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso del lavoratore, cassa la sentenza e rinvia al Giudice di appello di Venezia, la quale si dovrà attenere al principio di diritto enunciato nlla sentenza di terzo grado, svolgendo le valutazioni del caso concreto che vi sono direttamente implicate.

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