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Cassazione: non è licenziabile per giusta causa il lavoratore dequalificato che si rifiuta di lavorare

In caso di trasferimento ingiustificato del lavoratore e dequalificazione, il rifiuto di prestare attività lavorativa non è giusta causa di licenziamento


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di - 4 Aprile 2012

La Cassazione, con sentenza nr. 4709 dello scorso 23 marzo, torna a pronunciarsi sul tema del trasferimento ingiustificato del lavoratore e relativa dequalificazione, affermando che il trasferimento non adeguatamente giustificato, a norma dell’art. 2103 cod. civ., determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza da parte del lavoratore risulta essere del tutto giustificata; pertanto, il lavoratore non può essere licenziato per giusta causa.

Il caso ha riguardato un lavoratore che chiedeva al Tribunale di dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa e condannare la società datrice di lavoro, a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a versare allo stesso tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamene alla reintegra.

Il lavoratore era stato licenziato in quanto assente ingiustificato dal posto di lavoro. Secondo il lavoratore, gli addebiti contestatigli non costituivano giusta causa di recesso perché erano insussistenti. poichè, lo stesso era stato trasferito da uno stabilimento, ove svolgeva le mansioni di impiegato di 5°livello addetto all’ufficio commerciale, ad altro, con la mansione di responsabile del magazzino materie prime.

Trasferimento ritenuto del tutto immotivato e comportante una evidente dequalificazione. Ed infetti il ricorrente, dopo aver aderito alla comunicazione di trasferimento, aveva contestato il provvedimento aziendale e, dopo un periodo di malattia, si era messo a disposizione dell’azienda presso la propria abitazione. I giudici di primo e secondo grado dichiaravano illegittimo il licenziamento ordinando la reintegra nel posto di lavoro del ricorrente, con le consequenziali pronunce ex art. 18 L. n. 300 del 1970. La società ricorreva in Cassazione

L’art 2103 c.c. disciplina le “mansioni del lavoratore” e dispone che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto  o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.……Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.

Gli Ermellini, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, affermano che  “in tema di trasferimento, comportante un radicale mutamento della posizione lavorativa del dipendente, il trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 cod. civ., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l’ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio (Cass. 29 luglio 2011 n. 16780; Cass. 30 dicembre 2009 n. 27844; Cass. 10 novembre 2008 n. 26920; Cass. 9 marzo 2004 n. 4771).

Il comportamento del lavoratore, prosegue la corte non viola neanche il principio di buona fede ex art. 1460 c.c. poichè, nonostante lo stesso, abbia contestato ab origine, la legittimità del trasferimento ed il carattere deteriore delle nuove mansioni assegnategli, provvide a lavorare nella nuova sede per circa un mese, allorquando, per la ritenuta e poi giudizialmente accertata insussistenza delle ragioni poste a base del trasferimento e della lamentata dequalificazione professionale, si rifiutò di proseguire la sua opera presso il nuovo stabilimento, mettendosi a disposizione della datrice di lavoro per lo svolgimento di mansioni professionalmente equivalenti alla qualifica posseduta.

Infine, il  trasferimento è comunque da ritenersi illegittimo stante la mancata prova da parte del datore di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;conseguentemente il comportamento del lavoratore appare essere giustificato e, il licenziamento dunque, da considerarsi illegittimo

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneLicenziamentoSentenze