La Cassazione, con sentenza nr. 7985 dello scorso 2 aprile 2013, torna a pronunciarsi in tema di mobbing affermando che, per avere tale condotta, non è sufficiente la prospettazione di un mero “svuotamento di mansioni” ma, bisogna anche provare l’esistenza di atti vessatori finalizzati all’emarginazione del dipendente.
Il caso ha riguardato un dipendente comunale che, citava in giudizio il Comune al fine di far accertare l’illegittimità della revoca dall’incarico di responsabile di sezione, con conseguente reintegra nel posto occupato e, il risarcimento dei danni subiti. Sia il Tribunale di primo grado che, quello di Appello, respingevano la domanda del lavoratore.
La Cassazione, confermando le precedenti sentenze, ribadisce che il lavoratore non ha provato in giudizio “l’assunta dequalificazione professionale conseguente alla privazione di qualsiasi incarico, a seguito della revoca delle funzioni di responsabile di sezione”.
Il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che “ gli incarichi erano rimasti “sulla carta” e non avevano avuto esecuzione e che, lui era rimasto inoperoso. Cosa che, secondo la Corte di merito, non era avvenuta poichè la prova articolata in giudizio non verteva su quei fatti e a quel fine.
Gli Ermellini, respingono dunque la domanda del lavoratore affermando che, ““non vi è contraddittorietà della motivazione in quanto il ricorrente non tiene conto che, secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l’esistenza, e, quindi, l’allegazione di una serie di atti vessatori teleologicamente collegati al fine dell’emarginazione del soggetto passivo”.
Nel ricorso di primo grado, conclude la Suprema Corte, manca “qualsiasi allegazione di tal genere” e dunque la presentazione soltanto in appello della richiesta di sospendere la condotta vessatoria e mobbizante integrava una nuova domanda.
In altre parole non è sufficiente la prospettazione di un mero “svuotamento di mansioni”, occorrendo ai fini della deduzione del mobbing anche l’allegazione di una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente.
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