Congedo straordinario Legge 104 e convivenza con il disabile assistito

La Corte Costituzionale ha stabilito che anche il figlio non convivente può godere del congedo straordinario Legge 104 per assistenza dei genitori


Anche il figlio non convivente con il genitore gravemente disabile ha diritto a fruire del congedo straordinario Legge 104 per assisterlo. Ciò è possibile soltanto se mancano tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio.

L’ordine di priorità indicato dalla legge per godere del congedo è il seguente:

  • innanzitutto il coniuge convivente;
  • in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi;
  • successivamente i figli conviventi;
  • poi i fratelli e le sorelle conviventi;
  • e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi).

A stabilirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 232, depositata il 7 dicembre 2018. Con tale pronuncia i giudici dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; ed in particolare la parte dove non si prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre.

Congedo straordinario Legge 104: che cos’è

La legge prevede che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata (art. 4, co. 1, della legge 104/1992, ha diritto a fruire del congedo straordinario, entro sessanta giorni dalla richiesta.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. Se manca, muore o vi sono patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

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Ma in cosa consiste il congedo straordinario per assistenza ai genitori? Ebbene, l’art. 4, co. 3 del legge 8 marzo 2000, n. 53 ha specificato che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente:

  • conserva il posto di lavoro;
  • non ha diritto alla retribuzione;
  • e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Congedo straordinario L. 104/92 per assistere genitori: la sentenza

I giudici della Corte Costituzionale hanno esteso il diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche al figlio con lui non convivente. Ciò è possibile esclusivamente in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge).

È stato dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave.

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Sul punto, la Corte ha ribadito la ragion d’essere del congedo straordinario che esprime i valori della solidarietà familiare. Lo scopo è quello di assicurare la cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, al fine di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione.

Naturalmente il figlio non convivente che abbia conseguito il congedo straordinario avrà l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.

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