Il congedo straordinario fruito dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio con disabilità in situazione di gravità, sono esclusi dal computo dei 60 giorni previsti per il calcolo dell’indennità di maternità.
A chiarirlo è l’INPS con il messaggio 4074 del 2 novembre, con il quale recepisce le novità in materia apportate dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 158 del 23 maggio 2018, che alleghiamo a fondo pagina.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, c. 3 del Testo unico Maternità e Paternità (D.lgs 151/2001); l’illegittimità riguarda la parte in cui, per la lavoratrice gestante, non si esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di congedo straordinario (Art. 42, c. 5 D.Lgs n. 151/2001).
Congedo straordinario e indennità di maternità
La sentenza costituzionale riguarda i casi in cui una lavoratrice incinta nei 60 giorni antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risulta assente per congedo straordinario. L’INPS sottolinea inoltre il fatto che, la Corte non esclude da questo computo tutti i periodi di congedo straordinario, ma esclusivamente quelli fruiti per assistere il coniuge convivente oppure un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Questo significa che in questi casi l’indennità di maternità spetta comunque alle lavoratrici madri, esclusivamente però se l’assenza si verifichi per assistere il coniuge convivente o il figlio con disabilità in situazione di gravità. Allo stesso modo, continua l’INPS, l’assistenza può essere prestata all’unito civilmente così come previsto dalla legge n. 76/2016 (cd Legge Cirinnà).
Leggi anche: Unioni civili e convivenze di fatto: tutele previdenziali e del lavoro
T.U. Maternità e paternità: Articolo 24 comma 2 del D. lgs 151/2001
Il citato articolo 24 comma 2 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità recita testualmente che:
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purchè tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
Pertanto si può accedere all’indennità di maternità anche se disoccupate o sospese o assenti dal lavoro da meno di 60 giorni. Nel computo dei 60 giorni non rientrano tuttavia i congedi straordinari presi, come detto sopra, per l’assistenza del coniuge o del figlio disabile.
Leggi anche: Indennità di maternità obbligatoria INPS: calcolo, quanto spetta e chi paga
Arretrati maternità obbligatoria
L’INPS conclude dicendo che le lavoratrici interessate anche per eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, possono richiedere gli arretrati all’INPS; purchè il diritto non sia andato in prescrizione o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Allegati
Alleghiamo in ultimo il Messaggio INPS 4074 del 2 novembre 2018 e la sentenza n. 158 del 23 maggio 2018 della Corte Costituzionale.
Messaggio INPS 4074 del 02-11-2018 (3,7 MiB, 619 hits)
Sentenza Corte Costituzionale 158-2018 (2,0 MiB, 632 hits)