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Home»Sentenze Lavoro»Falsi co.co.co.: conversione automatica a tempo indeterminato

Falsi co.co.co.: conversione automatica a tempo indeterminato

Daniele Bonaddio21 Novembre 20183 Mins Read
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Si applica la sanzione della conversione automatica del contratto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di falsi co.co.co.

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CCNL Centri Elaborazione Dati (CED)

Per le collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima della revisione operata dalla Riforma Fornero, si applica la conversione automatica a tempo indeterminato in caso di falsi co.co.co. Dunque, quando viene a mancare alla base il progetto che giustifica l’instaurazione del rapporto di collaborazione, in data antecedente alla Legge 92/2012, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione.

Infatti, in tali casi, è automatica la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28156 del 5 novembre 2018.

Co.co.co. senza progetto: la vicenda

Nel caso di specie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un’ordinanza di ingiunzione ad una società che aveva impiegato, dal 1.1.2003 al 16.5.2007, ben settantanove operatori addetti al call center. L’ordinanza riguardava la contestazione di illeciti amministrativi riferiti ai predetti rapporti di lavoro.

I contratti di collaborazione non presentavano alla base un effettivo progetto come richiesto dalla legge. Di conseguenza i lavoratori non potevano non essere considerati lavoratori subordinati. Ciò in quanto erano privi di un vero e valido progetto, dotato di contenuto specifico.

La società si oppone alla decisione della Corte d’Appello di Milano e ricorre per Cassazione.

Falsi co.co.co. ante Riforma Fornero: le conseguenze

Le conseguenze della falsa applicazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vigenti in data antecedente alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), sono contenuti e disciplinati dall’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

Tale norma prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Sul punto, il giudice deve esclusivamente limitarsi all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso. Infatti, il controllo giudiziale e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza specifico progetto: conversione automatica a tempo indeterminato

I giudice della Suprema Corte respingono il ricorso e danno ragione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare viene evidenziato che, laddove un rapporto di co.co.co. sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione. In tali casi, infatti, scatta automaticamente la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione.

Inoltre, in tema di sanzioni amministrative è stato affermato che il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all’ambito di applicazione delle norme sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990). Ciò in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge sulla depenalizzazione (L. n. 689/1981).

Dunque, la pienezza della cognizione riconosciuta specificamente al giudizio di opposizione, nel caso di specie preceduto dalla regolarità formale del preventivo procedimento amministrativo di accertamento, giustifica l’esclusione dell’applicazione delle norme sul procedimento amministrativo e le generali tutele ivi previste, invocate dai ricorrenti sotto il profilo dell’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati.

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