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Home»Sentenze Lavoro»Infortuni: il datore è responsabile anche per negligenza o imperizia del lavoratore

Infortuni: il datore è responsabile anche per negligenza o imperizia del lavoratore

Daniele Bonaddio25 Luglio 20184 Mins Read
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La Corte di Cassazione ha specificato quando il datore di lavoro è responsabile in caso di infortunio sul lavoro occorso al lavoratore

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Infortuni: il datore è responsabile anche per negligenza o imperizia del lavoratore

La salute e sicurezza in azienda è un aspetto che il datore di lavoro deve sempre tenere sotto controllo per evitare che il lavoratore possa subire un infortunio sul lavoro. Il datore, infatti, è tenuto a mettere in campo tutte quelle accortezze necessarie per evitare il rischio d’infortunio dei propri dipendenti (Testo Unico Sicurezza Lavoro D.lgs 81/08).

In tali casi, infatti, la responsabilità del datore di lavoro ricorre anche quando il lavoratore si è mostrato negligente o imprudente sul posto di lavoro. Bisogna, quindi, attuare con ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori.

A stabilirlo è Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16026 del 18 giugno 2018, che inverte l’orientamento giurisprudenziale che escludeva la responsabilità del datore di lavoro in caso di negligenza, imprudenza o imperizia.

Infortunio sul lavoro, definizione

Il fondamento normativo concernente la responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro è contenuto nell’art. 2087 cod. civ. La norma prevede espressamente che:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Ulteriori cenni sono poi contenuti negli artt. 37 e 41 della Costituzione. Possiamo, quindi, affermare che la sicurezza del lavoratore è certamente un bene di rilevanza costituzionale; ciò impone al datore di lavoro di prevenire il suo infortunio e di adottare misure adeguate alla sua sicurezza durante la prestazione lavorativa.

Obblighi del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore

Come accennato, la recente giurisprudenza ha stabilito che il datore di lavoro debba adottare la migliore tecnologia per tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori contro i rischi esistenti nel luogo di lavoro.

Tale obbligo deve essere adempiuto ad ogni costo e con i migliori strumenti tecnologici esistenti. In altri termini, occorre inserire nella gestione dell’azienda:

  • non solo i dispositivi di sicurezza individuati dalla legislazione speciale;
  • ma anche quelli genericamente indicati dalle regole di prudenza, diligenza e osservanza delle norme tecniche di sicurezza.

Infortuni sul lavoro, le responsabilità datore di lavoro

Ma quali sono i limiti di responsabilità datoriale? Il datore di lavoro risponde di qualsiasi evento dannoso occorso nel luogo di lavoro?
La risposta è negativa. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, il datore di lavoro non può definirsi colpevole in automatico ogni qualvolta un suo dipendente si sia infortunato.

In via generale, è possibile affermare che il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità:

  • quando il dipendente abbia assunto un comportamento non consono rispetto alle direttive impartite dal datore di lavoro;
  • nel caso di comportamento doloso del dipendente;
  • qualora l’infortunio si è verificato per colpa di un comportamento volontario, indipendente dall’attività lavorativa, volto a soddisfare esigenze meramente personali, ossia i c.d. “rischi elettivo”.

In tali casi è chiaro che grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie dirette ad impedire il verificarsi dell’evento (cfr. Cass., Sez. lav., 30 luglio 2004, n. 14663).

Datore di lavoro responsabile in caso di negligenza

In definitiva, l’Ordinanza n. 16026 del 18 giugno 2018 della Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori.

A tal fine, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., il datore deve dimostrare di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori.

Pertanto, non possono essere ricomprese nel concetto di rischio elettivo la semplice negligenza, imprudenza o imperizia, in presenza delle quali rimane, comunque, la responsabilità del datore di lavoro.

Fonte: nota giurisprudenziale dell’ 11 luglio 2018 Consulenti del Lavoro

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