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Home»Sentenze Lavoro»Legittimo il licenziamento per fruizione di permessi non autorizzati

Legittimo il licenziamento per fruizione di permessi non autorizzati

Antonio Maroscia18 Febbraio 20152 Mins Read
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Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del lavoratore che ha usufruito ripetutamente di permessi non autorizzati preventivamente

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Sentenze lavoro
Sentenze lavoro

Con la sentenza n. 2803/2015 dello scorso 12 febbraio la Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore nel caso in cui lo stesso fruisca ripetutamente di permessi retribuiti non autorizzati preventivamente dall’azienda.

Alla base di questa decisione vi è il principio secondo il quale il congedo dal lavoro può essere fruito solo previo consenso del datore di lavoro, tranne in alcuni casi e solo per gravi motivi.

Fruizione di permessi non autorizzati

Nel caso specifico il lavoratore era stato licenziato per ripetute assenze non autorizzate in diversi giorni giustificate dal lavoratore con la fruizione di “giornate di permesso”. La società aveva anche contestato cinque episodi di recidiva.

Il lavoratore ricorreva quindi contro il licenziamento sostenendo che si trattava di congedi per gravi motivi, di durata non superiore a tre giorni, per i quali l’art. 2 d. m. 21 luglio 2000 n. 278 richiedeva soltanto una comunicazione ed imponeva al datore di lavoro di esprimersi entro ventiquattro ore, motivando l’eventuale diniego con
eccezionali ragioni organizzative.

Il Tribunale rigettava il ricorso sostenendo che la procedura invocata dal lavoratore, ovvero la concessione automatica dei permessi, riguardava solo i casi di decesso di un familiare o di un convivente.

Permessi non autorizzati Cassazione

La Corte di merito prima e la Cassazione poi hanno confermato la sentenza di primo grado, in quanto bisogna distinguere fra congedo automatico e congedo con consenso dell’azienda.

Il congedo automatico riguarda il caso di decesso o di infermità grave e documentata del coniuge, anche se legalmente separato,  di un parente entro il secondo grado, anche non convivente o  di un soggetto componente la famiglia anagrafica (la documentazione deve essere presentata entro 5 giorni). La richiesta in questo caso non deve essere preventiva e l’azienda deve accettare automaticamente il permesso richiesto.

Negli altri casi la richiesta si presenta preventivamente al datore di lavoro, il quale entro 10 giorni dalla richiesta di congedo dovrà decidere se concedere, negare o chiedere di rinviare il congedo, dando le sue motivazioni organizzative o produttive che non consentono di sostituire il dipendente.

Nel caso specifico solo in un caso il lavoratore aveva subìto un lutto familiare, usufruendo quindi del congedo automatico, negli altri casi invece avrebbe dovuto richiedere e aspettare il consenso del datore di lavoro per usufruire dei congedi.

Per questa ragione quindi si interrompeva il vincolo fiduciario necessariamente intercorrente fra il datore di lavoro e il lavoratore, ed è legittimo quindi il licenziamento.

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