È illegittimo il licenziamento nel periodo di prova se al lavoratore non viene prima fornita la formazione minima e se non viene messo nelle condizioni di poter esprimere le sue capacità professionali.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21711 del 6 settembre 2018; la Corte esamina il caso di una lavoratrice con mansioni di portalettere, licenziata il primo giorno di lavoro all’esito di una prova di idoneità alla conduzione del mezzo aziendale fornitole in dotazione.
Licenziamento prima del termine del periodo di prova: la vicenda
La vicenda riguarda in particolare il licenziamento di una lavoratrice intimato lo stesso giorno dell’assunzione per mancato superamento del periodo di prova.
Sia il Tribunale di Verona che la Corte d’Appello di Venezia confermava l’illegittimità del recesso intimato alla lavoratrice.
Sul punto, infatti, i giudici di secondo grado osservavano come l’esercizio del recesso da parte datoriale, avvenuto il primo giorno di lavoro, all’esito di una prova di idoneità alla conduzione dei motoveicolo in dotazione ai portalettere, si ponesse in contrasto con la previsione del contratto collettivo nazionale del lavoro applicato alla lavoratrice.
Infatti, il CCNL stabiliva che al personale fossero assicurati almeno 3 giorni di addestramento/formazione; tuttavia, nella realtà dei fatti il corso di informazione e di istruzione al quale aveva partecipato la lavoratrice si era concluso solo dopo poche ore.
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Tale corso, come evidenziato dalla società stessa, si proponeva di addestrare il personale destinato a mansioni di recapito all’uso del mezzo aziendale in condizione di carico, restando di conseguenza irrilevante il dichiarato possesso, da parte della lavoratrice, delle abilitazioni necessarie alla guida di motoveicoli.
La società impugna la sentenza della Corte d’Appello e ricorre in Cassazione con unico ordine di motivo.
Licenziamento nel periodo di prova: i motivi di ricorso
La società sosteneva, infatti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 CCNL applicato alla lavoratrice. In particolare, il recesso datoriale è stato ritenuto contrario alle previsioni di tale norma, sebbene non vi fosse alcuna disposizione che imponesse alla società un periodo minimo di formazione sulla guida del motomezzo aziendale; e neppure un obbligo in tal senso, l’idoneità alla guida essendo una condizione essenziale e preliminare per il disimpegno delle mansioni da svolgere.
Mancato superamento del periodo di prova: la sentenza
I giudici della Corte di Cassazione ritengono il ricorso infondato e quindi il licenziamento illegittimo. Gli ermellini osservano come il CCNL prevede che durante il periodo di prova “verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione“; mentre, nel caso di specie il corso di informazione e istruzione per l’uso del motoveicolo aziendale ha avuto la durata di soltanto due ore.
La norma prevede che per il periodo minimo di addestramento/formazione si devono svolgere attività specifiche per il cui svolgimento il dipendente è stato assunto; pertanto, in caso di assunzione per mansioni di portalettere, l’insieme dei compiti propri di tale figura professionale.
Fra questi rientra certamente la conduzione del motoveicolo utilizzato per il recapito in condizione di carico, con tutto ciò che tale condizione implica; al di là del possesso dell’abilitazione alla guida, in termini di stabilità e capacità di manovra.
Inoltre, la società aveva non solo verificato il possesso del requisito dell’idoneità alla guida ma “inteso addestrare la dipendente sulle modalità di guida necessarie per l’espletamento delle mansioni che ·le sarebbero state affidate, in quanto la prova prevedeva anche l’utilizzo del mezzo carico ed era finalizzata ad accertare se il lavoratore fosse in possesso di specifiche abilità con il mezzo carico”.
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