La Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di pensione di invalidità, questa volta andando a ribadire che non vi può essere discrimine fra cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia riguardo al diritto alle prestazioni sociali.
Pertanto, in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana per il riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona non è consentita, alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano.
La concessione dell’assegno di invalidità non può quindi essere subordinata al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ma procediamo con ordine e vediamo a cosa si riferisce la sentenza e come e quando spetta la pensione di invalidità anche agli stranieri regolari.
La pensione di invalidità deve essere concessa anche agli stranieri regolari, i fatti
Il punto dirimente della questione nata fra l’INPS e una cittadina straniera riguarda la possibilità per quest’ultima, di richiedere una prestazione sociale, nel caso specifico la pensione di invalidità, anche se non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Quest’ultimo si ottiene, come ricorda l’INPS nel ricorso, dopo 5 anni di permanenza regolare nel territorio italiano.
Per l’Istituto quindi il diritto alle prestazioni sociali spetterebbe solo a decorrere dei 5 anni, necessari ad ottenere appunto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In base a questo principio, l’Istituto ha rigettato la richiesta di pensione di invalidità di una donna extracomunitaria che aveva fatto domanda in qualità di amministratore di sostegno della figlia.
Leggi anche: Pensione di invalidità civile: non spetta ai residenti all’estero
La corte d’appello aveva dato ragione in parte all’INPS; aveva condannato di fatto l’Istituto a corrispondere l’assegno pensionistico solo a decorrere dalla data in cui il richiedente aveva ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
La donna impugnava quindi la sentenza di secondo grado; il ricorso avveniva sulla base dell’orientamento formatosi nell’ambito della Corte Costituzionale in merito al principio di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e stranieri extracomunitari in materia di disabilità.
Pensione di invalidità anche agli stranieri regolari, conclusioni
Proprio alla luce dell’orientamento della Consulta il ricorso in Cassazione viene accolto; in conclusione, a differenza di quanto sostenuto dall’INPS, la Cassazione con ordinanza n. 23763 del 1° ottobre 2018 afferma che:
ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non è consentita (ex art. 2 e 3 della Costituzione) alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, a prescindere dal titolo di soggiorno posseduto.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email