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Home»Sentenze Lavoro»Va retribuito lo spostamento del lavoratore per ritornare in sede a fine turno

Va retribuito lo spostamento del lavoratore per ritornare in sede a fine turno

Massima Di Paolo23 Gennaio 20173 Mins Read
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Il tempo di spostamento del lavoratore impiegato per ritornare in sede dal luogo in cui è finito il suo turno va retribuito come normale orario di lavoro.

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Sentenza della Cassazione

Il tempo necessario per lo spostamento del lavoratore per ritornare alla propria sede di lavoro dal luogo in cui termina il suo turno lavorativo va retribuito come normale orario di lavoro. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 850 dello scorso 16 gennaio.

Il caso è giunto in Cassazione a seguito di ricorso presentato da alcuni lavoratori di una azienda di trasporto che chiedevano di essere retribuiti per il tempo impiegato a raggiungere la sede aziendale a fine servizio dal cosiddetto “posto di cambio”, ossia dal posto dove il servizio veniva di fatto a cessare, sulla base degli ordini consegnati presso la sede di lavoro ad inizio turno.

Il Tribunale di primo grado come anche la Corte d’Appello rigettavano tale domanda ritenendo insussistente l’obbligo di spostamento del lavoratore ovvero non era obbligatorio per gli autisti presentarsi ad inizio turno o ritornare in sede una volta cessato il servizio alla sede di lavoro.

Non dello stesso pensiero gli Ermellini che, accogliendo il ricorso dei lavoratori riconoscono il diritto dei lavoratori ad essere retribuiti per il tempo necessario per gli spostamenti di lavoro di fine turno giornaliero, per tornare da un posto diverso da quello di inizio lavoro.

E’ chiaro che la non coincidenza tra il luogo iniziale e quello finale di lavoro, non deve essere determinata da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento).

La norma di riferimento è il regio decreto legge nr. 2328/23, recante disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale  addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che all’art. 17, computa del lavoro effettivo anche:

“il tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”.

Per la suprema Corte, il fondamento di questa norma è dato proprio dall’esigenza di “compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda”. Il diritto alla retribuzione, prosegue la Corte,  “dipende dal fatto oggettivo della separazione del luogo di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l’inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo”.

Fatto che non abbisogna di dimostrazione alcuna e su cui non viene ad incidere la scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine della giornata).

  Sentenza Cassazione 850-2017 (128,3 KiB, 1.418 hits)

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