Ci è arrivata in redazione una domanda molto interessante da parte di una persona impegnata in un PUC (Progetto Utile alla Collettività), attivato nell’ambito dell’ADI (Assegno di Inclusione):
“Questo mese termino le 18 mensilità. Frequento un Puc nel settore welfare. Si interrompe automaticamente o bisogna presentare una documentazione? Dopo il mese di stop è possibile riprendere lo stesso Puc? Grazie mille 😊”
Questa domanda tocca un punto ancora poco chiaro nelle normative recenti: cosa accade ai PUC al termine delle 18 mensilità dell’ADI? Da premettere però che non c’è una risposta previsa a questa domanda, ma la possiamo presumere dalla normativa e prassi passata.
Cosa succede alla fine dei 18 mesi di ADI
L’Assegno di Inclusione (ADI) ha una durata massima di 18 mesi continuativi, come previsto dalla normativa. Una volta terminato questo periodo, è necessario un mese di stop obbligatorio, dopo il quale è possibile presentare una nuova domanda di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Durante il mese di pausa, l’erogazione del beneficio si interrompe completamente, il che può generare incertezza e difficoltà per i beneficiari coinvolti in percorsi di inclusione.
La nuova domanda può essere inviata a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo precedente, e il pagamento ricomincerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Maggiori dettagli sono disponibili nella guida completa al rinnovo pubblicata su Lavoro e Diritti:
Leggi anche: Rinnovo Assegno di Inclusione: come e quando fare la nuova domanda
Tirocini di inclusione sociale, cosa succede al termine dell’ADI?
Il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento piuttosto preciso riguardo ai tirocini di inclusione sociale legati all’ADI: anche se il beneficio economico (cioè l’assegno) termina dopo 18 mesi, il tirocinio può proseguire, se previsto dal Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS). Questo perché:
“La durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico.”
(Fonte: FAQ Ministero del Lavoro sull’ADI)
Quindi, se il percorso era già avviato e coerente con il PaIS, il tirocinio può andare avanti, anche senza erogazione economica.
Cosa succede al PUC in corso al termine dei 18 mesi di fruizione dell’adi?
Qui la situazione è più complessa. Non esiste (al momento) una FAQ ufficiale sul tema legato ai PUC e ADI, ma possiamo fare riferimento a un precedente simile con il Reddito di Cittadinanza.
Infatti, nel 2020 il Ministero del Lavoro chiarì che:
“Le attività previste dal Patto per l’inclusione sociale possono proseguire anche una volta che il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico per le 18 mensilità previste, ma solo su base volontaria.” (Nota ministeriale 7605/2020)
Tuttavia, per quanto riguarda specificamente i PUC, la stessa nota affermava che:
“Devono essere sospesi, poiché il premio speciale unitario si può applicare solo ai beneficiari del RdC.”
E ancora:
“I partecipanti privi di RdC sarebbero privi della copertura INAIL.”
Tradotto: i PUC non possono continuare automaticamente oltre le 18 mensilità, a meno che il Comune non si faccia carico della copertura assicurativa (con apposito accordo con INAIL) e che la persona coinvolta voglia proseguire su base volontaria.
Min. Lavoro, Nota 7605 del 2020 (627,0 KiB, 0 hits)
Conclusione: cosa fare se scadono le 18 mensilità mentre si partecipa a un PUC?
- Il PUC si interrompe automaticamente alla scadenza dell’ADI, salvo accordi specifici.
- Non serve una documentazione formale da parte del beneficiario, ma sarà il Comune a gestire la cessazione o eventuale prosecuzione.
- È possibile riprendere lo stesso PUC dopo il mese di stop? Solo se si presenta una nuova domanda e si viene riammessi all’ADI. A quel punto, si può valutare la prosecuzione del percorso già avviato, a discrezione dei servizi sociali.
- In alternativa, il PUC può continuare su base volontaria, ma solo se il Comune garantisce la copertura INAIL.
Leggi anche: Come si contano i 18 mesi dell’Assegno di Inclusione: guida e esempi pratici
In attesa di chiarimenti ufficiali sull’ADI…
La speranza è che il Ministero del Lavoro pubblichi presto una FAQ esplicita anche per i PUC legati all’ADI, così da dare certezze agli enti locali e soprattutto alle persone coinvolte.
Nel frattempo, il consiglio è: rivolgersi ai servizi sociali del proprio Comune, che possono valutare caso per caso e verificare se ci sono le condizioni per proseguire il progetto.
Per altre informazioni utili usa il nostro servizio La Posta di Lavoro e Diritti.