Nella Gazzetta ufficiale nr. 134 dell’11 giugno scorso, sono state pubblicate le linee guida sulle modalità di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG), così come previsto dall’articolo 21, legge 183/2010.
L’art. 21 del collegato lavoro in tema di “ misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenze di discriminazioni nella P.A.”, al punto c) comma1, stabilisce che le P.A. entro 120 gg dall’ entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, devono costituire il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.
Tale organismo, sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita` e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzionipreviste dalla legge, dai contratti collettivi.
Composizione
Il comitato e` formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di
garanzia e` designato dall’amministrazione.
Il CUG e’ nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell’amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti.
Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità,, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
In particolare:
- Assicura, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilita’, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l’attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l’ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre piu’ spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea;
- Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunita’, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novita’ introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell’amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parita’, pari opportunita’, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.
Per consultare l’intero provvedimento sui CUG, seguite il link
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