Ddl lavoro: impugnazioni dei licenziamenti individuali nei contratti di lavoro a tempo determinato

Il ddl nr. 1167, meglio conosciuto come “collegato lavoro”, apporta una importante modifica alla disciplina dei contratti a tempo determinato e delle impugnazioni dei licenziamenti individuali.



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Iniziamo ad approfondire i singoli cambiamenti che, una volta divenuta legge, il ddl nr. 1167, meglio conosciuto come “collegato lavoro”, apporterà al mondo del lavoro. Tra le tante, c’è una importante modifica alla disciplina dei contratti a tempo determinato e delle impugnazioni dei licenziamenti individuali così come previsto dall’art.32 denominato appunto “decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato”.

L’art 32 del ddl lavoro va a modificare alcune disposizioni (art 6) della L. nr. 604/1966 ossia, le norme in materia di licenziamenti individuali.

Rimane fermo l’obbligo di impugnare il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuali, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, idonea a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Ciò che cambia è la previsione di un’ulteriore adempimento pena l’inefficacia dell’impugnazione. E’ previsto che:

l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato. In caso di rifiuto a conciliare o di mancato accordo, il ricorso al giudice deve essere presentato nel minor tempo di 60 giorni, a pena di decadenza, dal rifiuto o dal mancato accordo.

Il termine di 180 è stato modificato nella stesura definitiva del testo. Le modifiche le trovate al link dell’articolo aggiornato: Collegato lavoro: impugnazione licenziamenti nei contratti di lavoro a tempo determinato

Una considerazione circa gli effetti della mancata impugnazione nei termini.

Come scritto tempo fa, la Corte di Cassazione,  recentemente (Cass., 5 febbraio 2010, n. 2676) ha affermato che
la mancata impugnazione nel termine perentorio di 60 giorni, preclude sia il reintegro in azienda che l’ordinaria azione di risarcimento del danno. La Suprema Corte ha sostenuto, inoltre, che il breve termine di decadenza è fissato a garanzia della certezza della situazione di fatto. Da ciò deriva  che trascorso il termine non può essere richiesto neanche il risarcimento del danno atteso che non è possibile far accertare giudizialmente l’illegittimità del provvedimento di recesso.

Casi in cui si applica la nuova disciplina dell’impugnazione

I commi 3 e 4 dell’art. 32, prevedono che tale disciplina si applichi:

  • a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento;
  • a tutti i casi in cui il recesso è collegato alla risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto (al tipo di contratto) o alla legittimità del termine apposto al contratto;
  • ai recessi del committente nei co.co.pro e dei co.co.co;
  • ai casi di trasferimento dei lavoratori, con termini decorrenti dalla data di comunicazione del trasferimento;
  • ai contratti di lavoro a tempo determinato (l. 368/2001) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del ddl e a quelli stipulati anche in applicazioni di disposizioni precedenti al d.lg. 368/2001 e già conclusi alla data di entrata in vigore del ddl lavoro, con decorrenza dalla medesima entrata in vigore della presente legge.
  • ai casi di cessione del contratto di lavoro avvenuto nel contesto dei trasferimenti d’azienda , cosi come previsto dall’art. 2112 .c.c, con esclusione della cessione di contratto ex art. 1406 c.c.
  • in tutti i casi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro (somministrazione di lavoro irregolare ex art 27. D.lgs. 276/2003).

I commi 5 e 6 dell’art 32 ddl lavoro, disciplinano le norme in tema di risarcimento.

nei casi di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo una indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art 8 L. 604/1966 ( nr. dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti etc).

Con questa nuova norma, sicuramente  si pone un limite al freno dei “risarcimenti” che potevano assumere una certa rilevanza proprio in considerazione del tempo da risarcire dalla data del licenziamento alla data della pronuncia. Cosa che non potrà più essere visto che tale indennità onnicomprensiva di massimo 12 mensilità,  trova  applicazione anche ai giudizi in corso (comma 7).

Nel caso in cui l’azienda è obbligata (sulla base di contratti o accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le rappresentanze sindacali) ad assumere, anche a tempo indeterminato,  una parte dei lavoratori con contratto a termine, il limite massimo di indennità è ridotto della metà, quindi 6 mesi e non più 12.

Infine l’ultimo comma dell’art 32, estende questa nuova disciplina risarcitoria a tutti i giudizi, compresi quelli già pendenti alla data di entrata in vigora della legge.


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Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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51 commenti

  1. natale scrive:

    salve mi chiamo natale sono stato assunto con contratto sostituzione maternita ad un anno preciso l'azienda pubblica mi comunica il rientro della lavoratrice e il conseguente mio licenziamento volevo sapere se si poteva impugnare il contratto visto che al momento della stipula non era indicato il nome della persona che andavo a sostituire e leggendo da altri commenti dovrebbe essere indicato io ho disperato bisogno di quel lavoro grazie

    • butred77 scrive:

      Ciao Natale, senza vedere le carte è difficile dare una risposta precisa. Se hai dubbi in merito, vista la delicatezza della situazione ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un sindacato, oppure ad un buon avvocato di lavoro. Loro sapranno aiutarti certamente.

  2. biagio scrive:

    ciao sono biagio volevo sapere io o un contratto a tempo indeterminato e con lart.31del ddl possono licenziarmi senza giusta causa o no lavoro in una azienda di prodotti edilizi adesso la dividono in 2 rami produzione e trasporti siamo +o-20 tra dipendenti e operai e autisti possibile che suceda io lavoro da quasi 10 anni e dopo di me sono stati assunti altri 5 operai mi fate sapere presto grazie

  3. GIOVANNI scrive:

    ciao mi chiamo giovanni vorrei una precisa risposta al mio quesito: il 12 agosto 2007 sono stato assunto con un contrtto a tempo determinato per la durata di dodici mesi alla scadenza e stato rinnovato per altri 12 mesi alla scadenza ancora e stato prorogato per altri 12 mesi con scadenza 12 agosto 2010 ero sicuro che dopo questa data la società mi assumesse a tempo determinato ma oggi vengo a sapere che la finanziaria ha bloccato l assunzione esiste una scappatoria a questa norma ancora non diventata legge? grazie di cuore.

    • butred77 scrive:

      Ciao Giovanni, fra il primo e il secondo contratto sono passati 20 gg? Il terzo contratto è stato una proroga o un nuovo contratto? La cosa migliore da fare, se hai intenzione di impugnare il licenziamento è di rivolgerti ad un avvocato del lavoro oppure ad un sindacato. Il termine ultimo per ricorrere è di 60 gg dalla scadenza dell'ultimo contratto.

  4. michele scrive:

    ciao io avevo un contratto a tempo indeterminato e sono stato licenziato per riduzione del personale ho impugnato il licenziamento in ritardo però l'azienda ha assuntodei lavoratori a t. determinato prima dei sei mesi. cosa posso fare? posso pretendere un risarcimento?

    • Ciao Michele, il licenziamento può essere impugnato entro 60 giorni, sinceramente non so se sei ancora in tempo, ti consiglio di rivolgerti ad un sindacato o a un avvocato del lavoro.

  5. Anita scrive:

    Ciao a tutti. Dal 15/04/2008 ho lavorato con contratto a tempo determinato di 24 mesi c/o multinazionale. Dal 01/03/2010 sono stata trasferita in altra città per trasferta prolungata c/o il cliente, seppure nel contratto di lavoro risultasse una precisa sede di lavoro.
    Il 24/03/2010 mi è stato comunicata una proroga sino al 14/02/2011 che ho accettato.
    A dicembre 2010 mi è stato comunicato verbalmente che il contratto non potrà essere trasformato a tempo indeterminato con le motivazioni legate ad esuberi di personale rispetto alle attuali necessità anche se alcuni dei miei colleghi con storia identica sono stati assunti a tempo indeterminato. Quindi mi licenziano.
    - E' obbligatorio che arrivi comunicazione scritta da parte del datore di lavoro che giustifichi il perchè di un mancato rinnovo?;
    - ci sono presupposti per adire le vie legali con speranze di successo dimostrando di aver fatto un buon lavoro, straordinari e che per la mansione da me svolta non c'è stato un calo di lavoro ma tutt'altro?
    - come si fa a richiedere il diritto di precedenza?
    Grazie!

    • Ciao Anita potresti impugnare il licenziamento oppure richiedere il diritto di precedenza con una vertenza, ma devi necessariamente rivolgerti ad un dato o ad un avvocato.

  6. Lucia scrive:

    Salve vorrei porvi questo quesito. La ASL di zona fa continue aste (art.16), per inserire nuovo personale con la stessa qualifica. Tutte le assunzioni sono a tempo determinato. Domando: ma perchè non tenere le persone assunte?
    Inoltre, ho sentito di una legge in riferimento ai contratti a tempo determinato, dove se un'azienda ha un posto vacante deve necessariamente assumere e a tempo indeterminato, per coprire quella posizione, cioè non in caso di maternità o di un esubero di lavoro, nel caso di cui sono a conoscenza per esempio, si tratta di un lavoro da postino per una zona nella quale mancava, e le PT si limitavano ad assumere con contratto a TD finchè qualcuno non si è rivolto ai sindacati.
    Sapete dirmi se è corretta l'informazione che ho e di che legge si tratta?
    Vi ringrazio. Cari saluti

    • Ciao Lucia, i contratti a termine nella PA (ma anche nel privato) possono essere impugnati se la legge non viene rispettata in pieno. Però ti consiglio di rivolgerti ad un sindacato o un avvocato e vedere con loro se è il tuo caso.

  7. michele scrive:

    Salve a tutti, io sono stato un lavoratore precario per quasi 4 anni sempre nella stessa azienda (giugno 2006/dic.2010)mi chiedevo se l"azienda ha il diritto di lasciarmi a casa o se ci sarebbero i requisiti di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.Grazie distinti saluti.

    • Ciao Michele, l'azienda può lasciarti sicuramente a casa, ma tu puoi SICURAMENTE impugnare il contratto. Ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un sindacato, oppure ad un buon avvocato specializzato in lavoro e senza timore fai valere i tuoi diritti!!

      • michele scrive:

        Grazie della risposta,comunque volevo anche precisare che nello stesso reparto in cui lavoravo l"azienda a fatto delle assunzioni a tempo indeterminato mi chiedevo se avrei avuto la precedenza io.Volevo dirti che già mi sono rivolto ad un sindacato di Reggio Emilia ed ho impugnato il licenziamento,adesso solo con avvertimento di riconciliazione amichevole ed attendiamo risposta entro 15 giorni dopo andremo per via legali.Mi chiedevo che percentuale di vincere potri avere.Grazie distinti saluti

  8. Pasquale scrive:

    salve, mi chiamo Pasquale, il 09/03/2009 sono stato assunto con un contrtto a tempo determinato par time per la durata di tre mesi presso l'INPS tramite Agenzia Interinale. Alla scadenza dei tre mesi mi è stato regolarmente prorogato o rinnovato il contratto di in tre mesi 3 mesi fino al 31/03/2010, Con decorrenza 01/04/2010, l'agenzia interinale non mi ha prorogato il contratto ed ha proceduto all'effettuazione di un turn over, che ha toccato altri colleghi "forse non raccomandati con altre nuove assunzioni. Vi chiedo se è leggittimo questo o se esiste il diritto di precedenza nelle proroghe dei contratti. Cosa posso fare a mia tutela? grazie di cuore

  9. raffaele scrive:

    Ciao sono Raffaele, vorrei una risposta precisa sulla mia posizione contrattuale, sono stato assunto con un contratto determinato per 12 mesi e poi mi hanno fatto firmare una proroga di contratto di 6 mesi, la proroga del contratto è avvenuta di seguito, non mi hanno interroto il lavoro e stato conseguitivo, la proroga si intente un nuovo contratto visto che c'è una data di inizio e e una di fini? in teoria ho firmato due contratti conseguitivi anche se il secondo hanno scritto proroga. Grazie

  10. ABDU scrive:

    SALVE,DAL 12/11/2007 AL 27/06/2008,HO LAVORATO PRESSO UN AZIENDA TRAMITE AGENZIA INTERINALE.HO CAMBIATO D'AGENZIA INTERINALE DAL 1/7/2008 AL 20/5/2009 lavorando PRESSO UN ALTRA AZIENDA…DAL 22/5/2009 AD OGGI,SONO TORNATO CON LA PRIMA AGENZIA INTERINALE LAVORANDO PRESSO LA STESSA AZIENDA DI PRIMA.STO PER ENTRARE NEI LIMITI DEI 36 MESI..VORREI SAPERE SE IL PRIMO RAPPORTO DI LAVORO VA CONTATO ANCHE SE HO CAMBIATO PER MESI D'AGENZIA INTERINALE E D'AZIENDA E POI TORNATO ANCORA CON LORO ? GRAZIE MILLE.

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