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Licenziamento dell’apprendista: tutele, conseguenze e disoccupazione

Si può fare il licenziamento dell'apprendista? Cosa deve fare il datore di lavoro e quali sono le tutele per il lavoratore? Ecco cosa c'è da sapere


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di - 21 Dicembre 2018

E’ possibile procedere al licenziamento dell’apprendista? Se si quali sono le tutele e le conseguenze del licenziamento? L’ultima riforma dell’apprendistato in ordine di tempo (D. lgs. n. 81/15) definisce questo rapporto di lavoro come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

A differenza degli altri rapporti subordinati, nell’apprendistato l’azienda si impegna ad erogare non solo la retribuzione, ma (direttamente o per il tramite di altri soggetti) la formazione necessaria per ottenere, a seconda dei casi:

Apprendistato: contratto di lavoro a tempo indeterminato

Definire l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato può essere fuorviante. Perché lo stesso ha una durata massima che, a seconda dei casi, è pari a:

Licenziamento dell’apprendista: tutele

Al contrario, in tema di interruzione del rapporto di lavoro, l’apprendistato è correttamente definito come un contratto a tempo indeterminato perché, durante il suo svolgimento, il datore può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo (come accade appunto per i rapporti a tempo indeterminato).

Al termine del periodo di apprendistato, invece, azienda e dipendente possono recedere liberamente senza alcuna motivazione. In caso contrario, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetta “conferma in servizio”).

In ogni caso è bene sapere che sia in caso di licenziamento che in caso di recesso dell’apprendista al termine del periodo formativo il datore di lavoro è tenuto a pagare il ticket licenziamento.

Vediamo nel dettaglio regole e istruzioni per il licenziamento nei rapporti di apprendistato.

Licenziamento dell’apprendista durante la formazione

Come per i rapporti a tempo indeterminato, mentre l’apprendistato è in corso di svolgimento il datore può licenziare solo per giusta causa o giustificato motivo. Contro i licenziamenti illegittimi si applicano le stesse tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato.

In ragione di quanto detto poc’anzi, mentre l’apprendistato è in essere, l’azienda che intende licenziare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo deve comunque seguire la normale procedura di contestazione disciplinare:

Durante l’apprendistato si applicano anche le norme sul licenziamento:

Al di là dei casi menzionati, l’azienda deve comunicare il licenziamento all’apprendista in forma scritta, indicandone i motivi e specificando l’ultimo giorno di lavoro, nel rispetto del periodo di preavviso richiesto dal contratto collettivo applicato.

Il datore che non rispetti il preavviso deve corrisponderne l’indennità sostitutiva, come avviene per i dipendenti a tempo indeterminato. Questa è pari alla retribuzione cui il licenziato avrebbe avuto se avesse lavorato durante il periodo di preavviso disciplinato dal contratto collettivo.

Invio della comunicazione Unilav

Il licenziamento dell’apprendista dev’essere comunicato in via telematica al Centro per l’impiego con modello Unilav, entro i cinque giorni successivi all’ultimo lavorato.

Leggi anche: Comunicazione Unilav: assunzione, proroga, trasformazione e cessazione

In tutti i casi di recesso del datore, questi è tenuto a corrispondere all’INPS un contributo (cosiddetto “contributo NASPI”) fissato per il 2018 in euro 495,34 per ogni anno di permanenza in azienda fino ad un massimo di tre (contributo massimo pari a 495,34 * 3 = 1.486,02 euro).

Ipotizziamo che un’azienda artigiana licenzi l’apprendista assunto quattro anni prima. In questo caso è dovuto all’INPS (mediante F24) il contributo NASPI più elevato pari ad euro 1.486,02. La somma versata ha la funzione di finanziare l’erogazione dei trattamenti di disoccupazione a coloro che abbiano perso involontariamente il lavoro, compresi gli apprendisti licenziati nel corso del rapporto qualora siano altresì in possesso dei requisiti contributivi richiesti:

Licenziamento dell’apprendista al termine della formazione

Al termine del periodo di apprendistato, il datore può recedere dal rapporto senza alcuna motivazione (cosiddetto “recesso ad nutum”). La decisione dev’essere comunicata al dipendente in forma scritta; specificando altresì l’ultimo giorno di lavoro nel rispetto del periodo di preavviso che decorre dal termine dell’apprendistato.

Ipotizziamo che il rapporto iniziato il 1° gennaio 2016 abbia una durata di 36 mesi (apprendistato professionalizzante) con scadenza il 31/12/2018 e il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato sia pari, per il livello e l’anzianità del soggetto, a 20 giorni.

L’azienda decide di non confermare a tempo indeterminato l’apprendista e gli comunica l’interruzione del rapporto al termine dell’apprendistato. Tuttavia, l’ultimo giorno di lavoro non coincide con il 31/12/2018 bensì con il 20/01/2019; dal momento che il periodo di preavviso di 20 giorni decorre dal termine del periodo di apprendistato (il 31/12/2018 appunto).

Come nel licenziamento durante l’apprendistato, il datore che recede al termine del periodo è tenuto a:

La disciplina del recesso ad nutum non si applica per i rapporti di apprendistato professionalizzante attivati con soggetti beneficiari del trattamento di disoccupazione o dell’indennità di mobilità. Per questi, anche se il licenziamento è intimato al termine del periodo di apprendistato, deve comunque sussistere una giusta causa o giustificato motivo.

Diritto alla disoccupazione NASpI

La nuova indennità di disoccupazione denominata NASpI, introdotta a partire dal 2015, può essere richiesta anche dagli apprendisti.

Quindi se sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa (contributi e periodo di lavoro svolto) l’apprendista licenziato per qualsiasi ragione (o dimessosi per giusta causa), può fare domanda di NASPI e prendere l’indennità di disoccupazione.

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Tags: ApprendistatoLicenziamento