Ravvedimento operoso saldo IMU: cos’è, come funziona e cosa c’è da sapere? Il 16 dicembre è la data di scadenza del versamento della 2° rata IMU; è corretto parlare di saldo o conguaglio IMU in caso di variazione delle aliquote 2021 rispetto a quelle del 2020. L’acconto, lo ricordiamo, è stato versato in base alle aliquote 2020 quasi nella totalità dei casi e se le aliquote non sono variate, la 2° rata era pari alla prima versata a Giugno. Ad ogni modo, eventuali errori potranno essere sanati in ravvedimento operoso: possono essere oggetto di ravvedimento, omessi o carenti versamenti anche derivanti da un’ eventuale errata applicazione di agevolazioni o esenzioni IMU.
Ecco la guida operativa per sanare le violazioni commesse rispetto alla data del 16 dicembre.
Scadenza versamento IMU 2021
Entro il 16 dicembre 2021, i contribuenti sono stati chiamati alla cassa per pagare il c.d. saldo IMU. Sulla base delle aliquote e regolamenti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote (comma 757 Legge 160/2019) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel portale del federalismo fiscale.
Se le aliquote non sono state pubblicate entro il 28 ottobre, il saldo era pari alla prima rata pagata a Giugno.
Carenti od omessi versamenti rispetto alla data del 16 dicembre, possono essere oggetto di ravvedimento operoso.
Errori od omissioni sanabili in ravvedimento operoso
Grazie al ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, il contribuente può decidere di sanare eventuali violazioni rispetto al pagamento dell’IMU, di sua spontanea volontà. Senza attendere che il Comune si attivi per i controlli, emettendo un accertamento esecutivo.
Anticipando l’azione accertatrice del Comune, il contribuente ha la possibilità di versare l’IMU non pagata al 16 dicembre, versando una piccola sanzione e gli interessi.
Calcolo ravvedimento operoso saldo IMU
Innanzitutto individuiamo la sanzione che deve versare il contribuente.
La sanzione applicata è quella ordinaria del 30%, ex art.13 del D.Lgs 471/1997, ridotta:
- al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni;
- all’1%, per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.
Alle sanzioni ordinarie fin qui individuate, 30%, 15% e 1%, è possibile applicare delle riduzioni da ravvedimento operoso. A seconda del ritardo con il quale viene effettuato il versamento del tributo, rispetto alla scadenza originaria.
Nello specifico, l’omesso o carente versamento della 2° rata/saldo IMU può essere ravveduto.
A tal fine è possibile distinguere tra:
- ravvedimento sprint, effettuato entro 14 giorni dalla scadenza originaria, in tale caso la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo ( 1/10 dell’1%);
- breve, effettuato tra il 15° e il 30° giorno rispetto alla data ordinaria, la sanzione è pari allo’1,5% (1/10 del 15%);
- medio, per le regolarizzazione avvenute tra il 30° e il 90 gg dalla scadenza, la sanzione è pari all’1,67% (1/9 del 15%);
- lungo, per le regolarizzazione avvenute entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Se non è prevista dichiarazione IMU, il versamento in ravvedimento lungo, deve avvenire entro un anno dalla commissione dell’errore.
Con il ravvedimento lungo, la sanzione da versare è pari al 3,75% ossia 1/8 del 30%.
Ravvedimento oltre l’anno
Con il ravvedimento oltre l’anno, alla sanzione del 30%, è possibile applicare le seguenti riduzioni:
- 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.
Contestualmente vanno versati gli interessi e il tributo dovuto.
Attenzione, la possibilità di ravvedere l’IMU anche dopo un anno dalla violazione, è stata introdotta circa due anni fa. Con l’art.10-bis del D.L. 124/2019. Prima, tale ravvedimento era riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Non è ammesso invece il ravvedimento frazionato.
La possibilità di frazionare il ravvedimento ossia di versare gradualmente e per quote tributi e sanzione spetta solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Dunque. Irpef, Ires, Iva ecc.
Leggi anche: ravvedimento operoso cos’è e come funziona
Esempio ravvedimento operoso IMU
Ipotizziamo che un contribuente ha la residenza separata rispetto a quella della moglie, in due immobili differenti. Tali immobili sono situati in due comuni differenti. I due coniugi hanno applicato l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale ad entrambi gli immobili. Tale comportamento non è in linea né con quanto previsto dal D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale per l’IMU sulla abitazione principale né con quanto disposto dalla Giurisprudenza con alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione. A tal fine, si vedano le ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020.
Detto ciò, ipotizziamo che il saldo IMU non versato per il 2° immobile sia pari a 400 euro e che il contribuente regolarizzi la sua posizione versando il dovuto antro il 20 gennaio 2022.
A tal fine, pagherà:
- IMU per euro 400;
- sanzione di € 6,68 (400*1,67% ossia 1/9 del 15%);
- zero interessi (tasso 0,01, D.M. 11/12/2020).
Il totale dovuto sarà pari a 406,68 euro.
Il versamento avviene in F24 utilizzando il solo codice tributo previsto per l’IMU; infatti con lo stesso codice tributo si versano sia la sanzione che gli interessi, se dovuti.
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