Con la Sentenza numero 1943 del 3 agosto 2017 la Cassazione interviene su un tema sempre di attualità, ovvero sulla sicurezza sul lavoro e sulle responsabilità in caso di infortunio sul lavoro.
Per la Cassazione in caso di infortunio sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti e tutti con la propria condotta hanno contribuito a vario titolo alla sua produzione, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c. fra tutti questi soggetti a qualunque titolo sono chiamati a rispondere.
Infortunio sul lavoro e caposquadra di fatto
Ciò significa che nel caso di infortunio sul lavoro, la persona a cui è affidata la sorveglianza e la formazione dell’apprendista, anche se temporaneamente, è considerata alla stregua di un caposquadra di fatto.
Nel caso in esame, l’apprendista perdeva la vita rimanendo folgorato mentre, come apprendista alle dipendenze di una ditta subappaltatrice, stava eseguendo un allacciamento di impianto telefonico insieme ad un operaio con pluriennale esperienza nel campo.
In prima istanza il Tribunale del lavoro condannava solidalmente la ditta presso la quale era assunto il lavoratore, l’operaio presente sul luogo di lavoro e la ditta appaltatrice dei lavori.
La Sentenza veniva quindi impugnata, ma la Corte d’Appello respingeva il ricorso, dichiarando che, il lavoratore presente sul lavoro chiamato anch’esso a partecipare al risarcimento del danno:
di fatto nell’occasione fungeva da caposquadra, in quanto all’epoca egli era operaio qualificato con esperienza maturata fin dal 1970 nel settore della installazione e manutenzione di linee telefoniche anche in grandi imprese.
Quindi a lui era affidata la guida, la sorveglianza e la formazione del lavoratore apprendista ancora minorenne nel giorno del decesso.
Il lavoratore inoltre non poteva sottrarsi alla sua responsabilità, neanche facendo valere il fatto di essere stato assunto solo da poche settimane e con un contratto a termine in quanto questo è considerato un aspetto giuridico irrilevante in questi casi.
Responsabilità del preposto di fatto
La Cassazione ha quindi stabilito che, anche se il lavoratore esperto non aveva avuto la formazione/informazione quale preposto, nè aveva ricevuto tale qualifica aziendale, era comunque da considerarsi come caposquadra di fatto.
Questo perchè che sul posto di lavoro erano presenti al momento dell’incidente il solo lavoratore esperto e il giovane apprendista.
Pertanto sia pure in maniera residuale, anche il caposquadra di fatto ha una responsabilità nel caso di infortuni sul lavoro.
Infatti, conclude la Cassazione
anche se questa figura non è prevista espressamente dalla legge, la responsabilità del cosiddetto preposto di fatto non compete solo a soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma anche a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale – come nella specie – tale da porlo nella condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini.
Preposto può essere, quindi, anche chi esplica le mansioni di caposquadra in una piccola formazione di lavoratori.
Sentenza Cassazione numero 19435 del 3 agosto 2017
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