Qualche giorno fa, con una nota stampa pubblicata sul proprio portale, l’INAIL ha comunicato che in un recente caso di violenza su una una donna che stava percorrendo il percorso casa lavoro, l’Istituto oltre a riconoscere i danni fisici alla donna, ha anche riconosciuto il danno biologico.
Da quanto si apprende nella nota, l’Inail ha riconosciuto l’infortunio in itinere alla donna, poco meno che quarantenne, violentata a Milano mentre usciva dalla palestra dove lavorava come addetta alle pulizie. La vittima ritornava a casa quando, nel tragitto, venne aggredita e stuprata da uno sconosciuto.
L’esperienza è sfociata, successivamente, in ripetute crisi di panico e in uno stato crescente di depressione tali da rendere necessario il ricorso alla psicoterapia. L’Istituto, oltre all’indennizzo delle giornate di assenza giustificata dal luogo di lavoro, ha versato quindi alla donna la somma di 10 mila euro a seguito del danno biologico subìto: non solo quello all’integrità fisica, ma anche per le gravi conseguenze di carattere psico-emotivo.
L’avvocato generale dell’Istituto, Luigi La Peccerella, afferma che non si tratta di un caso del tutto nuovo, infatti recentemente l’INAIL ha riconosciuto l’infortunio in itinere a una donna di Brescia, anch’essa vittima di violenza nel tragitto che dal lavoro la riconduceva a casa.
Secondo l’Avvocato: “Da un punto di vista strettamente giuridico tale riconoscimento rappresenta una declinazione del principio generale relativo agli infortuni in itinere disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000, che tutela il lavoratore contro tutti i rischi legati alla strada, durante il percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa.”
Ipotesi di ‘rischio elettivo’.
Come stabilisce la normativa vigente si definisce infortunio in itinere l’infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. In questa definizione rientrano tutte le modalità di spostamento (a piedi, su mezzi pubblici, su mezzo privato “necessitato”, su percorsi misti), se il tragitto è collegato ad esigenze e finalità lavorative. Sono escluse dalla tutela solo le situazioni che possono essere ricondotte a ipotesi di ‘rischio elettivo’: per esempio, l’uso non necessitato del mezzo privato oppure l’abuso di bevande alcoliche durante la guida ecc.
A conclusione della nota, l’avvocato La Peccerella precisa che, mentre si tende a considerare infortunio in itinere solo gli infortuni collegati a incidenti stradali, questa definizione è molto più ampia, infatti recentemente lo stesso Istituto ha indennizzato un lavoratore che ha subito una rapina mentre percorreva il percorso casa-lavoro.