Il dipartimento della Funzione pubblica, con circolare nr. 12/2011 fornisce alcuni chiarimenti in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto in merito ai corsi organizzati dalle università telematiche.
Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto di studio sono costituite da:
- i congedi per la formazione (previsti dall’art. 5 della legge n. 53/2000), utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;
- 150 ore di permessi retribuiti all’anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell’amministrazione, per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l’orario di lavoro;
- agevolazioni relative all’orario di lavoro, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- 8 giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami;
- aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione. Il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo.
In merito all’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, la circolare richiama la L. 240/2010 (legge Gelmini) in cui si afferma che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”; vale a dire che il congedo è subordinato alle esigenze di buon andamento.
Inoltre, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca e, a coloro che sono stati iscritti ad un dottorato di ricerca per almeno un anno accademico, usufruendo del congedo, senza aver conseguito il titolo.
La circolare menziona anche il d.lgs 119/2011 che riordina la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, dove,, all’art 5 precisa che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente durante l’aspettativa”.
In merito alle 150 ore di permessi, la circolare chiarisce che la loro disciplina è contenuta nei CCNL che, stabiliscono la tipologia dei corsi per i quali è consentito usufruire dei permessi, le condizioni etc.
Tali ore possono essere utilizzate solo per svolgere esami o seguire corsi e non anche per studiare.In merito alle università telematiche, nel silenzio della legge, seguono la disciplina generale. sarà dunque necessaria la presentazione della documentazione sugli esami sostenuti, sull’iscrizione nonchè, l’attestazione della partecipazione del personale dipendente alle lezioni. In merito a quest’ultimo punto, per gli iscritti alle università telematiche si dovrà certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro.
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