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Cassazione: l'insegnante precaria in maternità, ha diritto alla totalità dello stipendio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 17234/2010, ha ristabilito la parità di trattamento tra insegnanti precari e insegnanti a tempo indeterminato, in tema di fruizione dei congedi parentali.


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di - 26 Luglio 2010

La Corte di Cassazione con sentenza n. 17234 del 22 luglio 2010, ha ristabilito la parità di trattamento tra insegnanti precari e insegnanti a tempo indeterminato nella scuola, in tema di fruizione dei congedi parentali.

La sentenza ha riguardato una insegnante precaria toscana che chiedeva al Ministero dell’istruzione gli arretrati di stipendi non versati per il periodo di maternità. Infatti, il Miur, aveva riconosciuto all’insegnante in congedo di maternità, solo l’80% della retribuzione.

Secondo il Ministero,  la disciplina contrattuale del 2001 non doveva essere applicata ai docenti precari poichè, aveva uno specifico riferimento al personale a tempo determinato riconoscendo solo a quello ‘di ruolo’ il diritto allo stipendio intero. Per gli insegnanti precari quindi si doveva applicare il CCnl del 1995.

Per gli Ermellini invece, il CCNL del 2001 parla di congedi per maternità e parentali “con riferimento comune a tutto il ‘personale dipendente’ attribuendo alle lavoratrici e ai lavoratori il miglior trattamento previsto senza specificazione nè distinzione alcuna all’interno del personale stesso”.

Il contratto nazionale 2001, continua la Corte, va a sanare la differenza di trattamento contenuta nel contratto del 1995 tra precari e insegnanti di ruolo: le norme contenute nel contratto 2001 “sono dirette a tutto il personale dipendente senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e determinato”, quest’ultimo “nei limiti della durata della nomina”.

Fonte: www.blizquotidiano.it

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneMaternitàpermessi e congediScuolaSentenze