La Corte di Cassazione, quinta sezione penale,con sentenza nr. 10164 del 12 marzo 2010, ha stabilito che è diffamazione giudicare una donna “inadatta” ad un posto di lavoro solo per la semplice appartenenza al sesso femminile. Tale dichiarazioni infatti, sono lesive della dignità della persona offesa dal reato.
Il caso ha riguardato un giornalista e un sindacalista in quanto, il primo per aver scritto l’articolo e, il secondo quale autore delle espressioni riportate tra virgolette nel titolo e nel corpo dell’articolo, offendevano l’onore ed il decoro della direttrice dei un carcere affermando che per la direzione di un carcere “sarebbe meglio una gestione al maschile”.
Per la Suprema corte, la frase “ sarebbe meglio una gestione maschile” è oggettivamente diffamatoria ed è da sola idonea ad affermare la responsabilità sia del giornalista che del sindacalista. Si tratta “ di una dichiarazione che è certamente lesiva della reputazione della direttrice del carcere, trattandosi di un suggerimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti e che costituisce una mera valutazione, ripresa a caratteri cubitali nel titolo, nel quale si puntualizza proprio la necessita (sottolineata dal verbo “servire”) di affidare del direzione al carcere comunque ad “un uomo” “.
Il giornalista, aveva invocato la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, avendo svolto l’imputato, secondo i suoi difensori un “ruolo asettico”. Il sindacalista invece, aveva invocato la scriminate del giusto esercizio del diritto di critica sindacale. Secondo la Corte, non va riconosciuto nè la scriminante del diritto di cronaca, nè quella del diritto di critica sindacale perchè, “la critica mossa nei confronti della direttrice del carcere è sganciata da ogni dato gestionale ed è riferita al solo fatto di essere una “donna”, gratuito apprezzamento, contrario alla dignità della persona perchè ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso.
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