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Home»Sentenze Lavoro»Licenziamento per superamento del periodo di comporto e aspettativa

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e aspettativa

Antonio Maroscia12 Maggio 20172 Mins Read
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E' legittima la richiesta del lavoratore di fare ferie e aspettativa dopo la malattia, per evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto

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Licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Cassazione, con una recente sentenza *, ha stabilito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in caso di concessione di un periodo di aspettativa come da CCNL, può avvenire solo al termine di quest’ultimo periodo di assenza giustificata del lavoratore.

Per la suprema corte quindi, qualora sia stata richiesto un periodo di aspettativa, così come previsto dal CCNL di riferimento di settore, il periodo di comporto oltre alla malattia deve essere dilatato a tutto il periodo di aspettativa “agganciato” alla malattia.

Ne deriva che, concluso il periodo di comporto entro il quale è vietato licenziare il lavoratore, il datore di lavoro sarà legittimato a risolvere il rapporto di lavoro, se si sarà concluso anche il periodo di aspettativa previsto dal CCNL di settore, essendo solo allora trascorso il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Cassazione specifica che il mancato rientro del lavoratore alla scadenza dell’aspettativa è da ritenersi una idonea giustificazione al recesso datoriale, ovvero al licenziamento del lavoratore, in quanto si è avuto il superamento del dato temporale che è essa stessa condizione sufficiente a legittimare il recesso.

Non è necessaria, in tal caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

Gli ermellini rammentano inoltre che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore assente per malattia, se ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio ha anche facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, per sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia.

In riferimento alle ferie, il datore di lavoro, nel rispetto dell’articolo 2109 del codice civile, è legittimato a stabilire il periodo di concessione delle ferie armonizzando le esigenze aziendali con gli interessi del
lavoratore, tenendo comunque in dovuta considerazione il rischio del lavoratore di perdere il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto.

In sostanza quindi, per la Cassazione, è legittimo il comportamento del lavoratore, che nell’ottica di evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, aggancia o sospende la malattia con richieste di ferie e aspettativa, allargando quindi in questo modo il periodo di comporto.

* Cassazione Sentenza n. 8834/2017

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