Quando una lavoratrice si dimette durante la gravidanza o nel primo anno di vita del figlio, spesso dà per scontato di poter ottenere la NASpI. Ed è comprensibile, perché la normativa prevede proprio in questi casi una tutela particolare.
Nel cosiddetto periodo protetto, infatti, le dimissioni non sono trattate come una scelta “libera” in senso pieno, ma vengono equiparate – in determinate condizioni – a una perdita involontaria del lavoro. È proprio questa equiparazione che, normalmente, apre la strada alla disoccupazione.
Eppure non basta dimettersi nel momento giusto per avere diritto alla NASpI. Serve rispettare una procedura precisa. Ed è su questo punto che interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6979 del 24 marzo 2026, chiarendo un passaggio che nella pratica viene spesso sottovalutato e che può determinare la perdita della prestazione.
Come funziona il periodo protetto in maternità
Il periodo protetto comprende tutta la fase della gravidanza e si estende fino al compimento di un anno di vita del bambino. In questo arco temporale, il legislatore ha previsto una tutela rafforzata per evitare che la lavoratrice (e in alcuni casi il lavoratore padre) possa subire pressioni o condizionamenti, anche indiretti.
Si tratta di una protezione che nasce da un’esigenza concreta:
garantire che una decisione delicata come quella di lasciare il lavoro sia frutto di una scelta consapevole e non influenzata dal contesto lavorativo o personale.
Per questo motivo, le dimissioni non sono immediatamente efficaci. Devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, che verifica proprio la genuinità della volontà della lavoratrice.
Questa convalida non è una formalità burocratica, ma un passaggio sostanziale. Senza questo atto, le dimissioni non producono effetti e il rapporto di lavoro resta giuridicamente in essere, anche se nella pratica la lavoratrice ha già lasciato il posto.
Per intenderci non basta che la lavoratrice dia le dimissioni telematiche seguendo la procedura online sul sito del Ministero del Lavoro.
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Quando la NASpI spetta anche in caso di dimissioni
In linea generale, la NASpI è riconosciuta solo quando il lavoratore perde il lavoro senza averlo scelto. Le dimissioni volontarie, quindi, restano escluse perché rappresentano una decisione autonoma del lavoratore.
Il periodo protetto rappresenta però una deroga significativa a questa regola. Il legislatore ha infatti ritenuto che, in una fase così delicata, anche una dimissione apparentemente volontaria possa essere condizionata.
Per questo motivo, le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nel primo anno di vita del bambino vengono considerate, ai fini della NASpI, come una perdita involontaria del lavoro.
È proprio questa equiparazione che consente, in molti casi, di accedere all’indennità anche in presenza di dimissioni.
Ma questo meccanismo funziona solo se la cessazione del rapporto è valida sotto il profilo giuridico.
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Il nodo della validità delle dimissioni
È qui che spesso nasce il problema. Nella pratica, molte lavoratrici presentano le dimissioni senza completare il percorso di convalida, pensando che la procedura telematica sia sufficiente.
In realtà, nel periodo protetto non basta utilizzare il canale ordinario delle dimissioni online. È necessario un passaggio ulteriore, proprio perché la legge introduce un controllo aggiuntivo.
La mancanza di convalida non rende le dimissioni “irregolari”, ma le rende inefficaci. È una differenza importante, perché significa che il rapporto di lavoro non si interrompe affatto.
Ed è proprio questo il punto centrale su cui interviene la Cassazione.
La NASpI può essere riconosciuta solo in presenza di una perdita involontaria dell’occupazione, che presuppone la cessazione effettiva del rapporto di lavoro
Il caso deciso dalla Cassazione
La vicenda esaminata dalla Corte riguarda una lavoratrice che si era dimessa durante la maternità senza ottenere la convalida dell’Ispettorato del Lavoro. Nonostante questo, aveva richiesto la NASpI.
In un primo momento, la Corte d’Appello le aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, sostenendo che la situazione potesse comunque evolversi dopo la fine del periodo protetto.
L’INPS ha impugnato la decisione, contestando proprio l’assenza del presupposto fondamentale: la cessazione del rapporto di lavoro.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la decisione di secondo grado.
Perché la NASpI è stata negata
Il ragionamento della Corte è molto lineare e si basa su un principio fondamentale: la NASpI richiede la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, le dimissioni non erano state convalidate. Questo significa che non avevano prodotto alcun effetto giuridico. Il rapporto di lavoro, quindi, risultava ancora formalmente in essere.
La stessa sentenza evidenzia proprio questo passaggio: l’inefficacia delle dimissioni comporta la permanenza del rapporto .
A questo punto la conseguenza è inevitabile. Se il rapporto non è cessato, non si può parlare di disoccupazione. E senza disoccupazione viene meno il presupposto stesso della NASpI.
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Il principio di fondo: prima la cessazione, poi la prestazione
La decisione della Cassazione rafforza un principio che attraversa tutta la normativa sulla disoccupazione: la prestazione economica è sempre collegata alla perdita effettiva del lavoro.
Non è sufficiente una situazione “di fatto” in cui il lavoratore non presta più attività. Serve una cessazione valida sotto il profilo giuridico.
Nel caso delle dimissioni nel periodo protetto, questo passaggio è ancora più rigoroso, proprio perché il legislatore ha voluto inserire un controllo preventivo.
Un chiarimento importante: la convalida non è “recuperabile dopo”
Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda un’idea piuttosto diffusa. Si potrebbe pensare che, una volta terminato il periodo protetto, le dimissioni non convalidate diventino comunque efficaci.
La Cassazione esclude questa possibilità in modo netto.
La mancanza di convalida incide sulla validità stessa delle dimissioni e non può essere sanata successivamente. Questo perché la legge vuole tutelare la libertà della scelta nel momento in cui viene compiuta, non dopo.
Consentire una regolarizzazione successiva significherebbe svuotare di significato la funzione di garanzia prevista dalla normativa.
Cosa cambia nella pratica
La decisione della Cassazione ha un impatto molto concreto sulla gestione delle dimissioni in maternità.
Non cambia la regola generale che consente l’accesso alla NASpI, ma chiarisce che questo diritto esiste solo se la procedura è stata seguita correttamente.
In assenza di convalida, il rapporto di lavoro resta formalmente attivo. E questo blocca automaticamente il riconoscimento della disoccupazione, anche se la lavoratrice ha già lasciato il posto.
Si tratta quindi di un errore procedurale che può avere conseguenze rilevanti sul piano economico.
Il punto da ricordare
Il principio che emerge è semplice, ma fondamentale.
La NASpI nasce solo quando il lavoro finisce davvero, non quando si interrompe di fatto ma quando la cessazione è valida anche sul piano giuridico.
Per questo motivo, chi si trova a valutare le dimissioni durante la maternità dovrebbe prestare massima attenzione alla procedura. È proprio in questo passaggio che si gioca il diritto alla prestazione.
Una verifica in più, in questa fase, può evitare problemi successivi e soprattutto la perdita di un sostegno economico importante come la NASpI.
