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Home»Sentenze Lavoro»Responsabilità del datore per omesso versamento delle ritenute inps

Responsabilità del datore per omesso versamento delle ritenute inps

Massima Di Paolo18 Ottobre 20132 Mins Read
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Per la Cassazione è punibile un datore per omesso versamento delle ritenute anche se ha incaricato un collaboratore per il versamento

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La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 37130, dello scorso 10 settembre ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni erogate ai lavoratori, anche se l’incarico del versamento è stato affidato ad un collaboratore.

Un datore di lavoro veniva condannato sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte d’Appello, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, per avere omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti nel periodo tra il novembre 2006 e il gennaio 2008, per l’importo complessivo di € 6209,00.

Il datore ricorreva in Cassazione , lamentando il difetto del dolo, e, asserendo che egli si era adoperato per adempiere alla diffida di pagamento chiedendo una rateizzazione all’ente esattore, tanto che vi sarebbero importi pagati a completa copertura del dovuto entro il termine.

Afferma lo stesso ricorrente di essersi avvalso, per il primo versamento di un suo collaboratore che aveva adempiuto l’incarico positivamente, mentre si era poi appropriato degli altri tre assegni circolari destinati al pagamento del residuo, tanto da essere denunciato per appropriazione indebita.

Secondo gli Ermellini, richiamando consolidata giurisprudenza, “il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il reato, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (in tal senso, Cass., sez, 3, 23 giugno 2010, n. 34612; sez. 3. 6 aprile 2006, n. 22919).

Lo stesso, infatti è comunque tenuto sempre a vigilare sul corretto operato dei collaboratori; pertanto, risponde a titolo di concorso per il reato a lui ascritto.

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