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Si al licenziamento della lavoratrice in astensione facoltativa senza comunicazione al datore

E' legittimo il licenziamento della lavoratrice che, in astensione facoltativa che omette di inviare la richiesta al datore e all'INPS.


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di - 4 Ottobre 2012

La Cassazione, con sentenza nr. 16746 dello scorso 2 ottobre 2012, ha affermato la legittimità del licenziamento della lavoratrice in astensione facoltativa che, non invia la richiesta di congedo all’Inps e per conoscenza al datore.

La lavoratrice proponeva ricorso chiedendo la nullità o, l’illegittimità del licenziamento in tronco, intimatole durante il periodo di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, con conseguente condanna anche dell’INPS al pagamento dell’indennità di maternità spettantele.

Il Tribunale di primo grado, accoglieva il ricorso della lavoratrice; diversamente invece statuiva la corte d’appello stante la mancata comunicazione all’Inps a al datore di lavor della volontà di usufruire del congedo parentale. La società, infatti, sosteneva di non aver mai ricevuto tale comunicazione e, di aver licenziato la lavoratrice per oltre 40 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro.

Secondo gli Ermellini, “la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e, all’istituto previdenziale tenuto a versare la relativa indennità, precisando il periodo dell’assenza che è frazionabile”.

La Corte richiama anche quanto disposto dal TU sulla maternità e paternità D.lgs. nr 151/2001 secondo il quale, “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”.

Il divieto di licenziamento opera solo se non vi è colpa grave della lavoratrice che, deve essere valutata tenuto conto del comportamento complessivo della lavoratrice in relazione alle sue particolari condizioni psico fisiche legate allo stato di gestazione e maternità le quali, assumono rilievo per una esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo se si pongono come causa  o concausa dello stesso comportamento.

Cosa quest’ultima che non è avvenuta nel caso di specie, dato che, la lavoratrice non ha  allegato condizioni particolari legate al puerperio che abbiano avuto una incidenza causale o concausale per il suddetto comportamento omissivo.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneLicenziamentoMaternitàpermessi e congediSentenze