Con sentenza numero 144 del 9 gennaio 2015 la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che svolge attività sportiva incompatibile con le proprie capacità fisiche in quanto affetto da patologia già certificate dall’azienda stessa e causa di spostamento del lavoratore ad altre mansioni.
La Corte di Appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado, rigettava la domanda del lavoratore, d’impugnativa del licenziamento intimatogli per aver svolto attività sportiva compromettente il recupero delle sue energie fisiche e della sua capacità lavorativa.
La Corte del merito aveva confermato la proporzionalità del licenziamento in quanto era già stato ampiamente dimostrato che nel periodo contestato il lavoratore
senza riferire alcunché al datore di lavoro, aveva continuato a svolgere una pratica sportiva del tutto incompatibile con le sue condizioni fisiche, creando le condizioni per il rischio di aggravamento delle condizioni stesse. Sotto il profilo valutativo, anche riferito al profilo della proporzionalità del provvedimento disciplinare, osservava la predetta Corte, che il comportamento appariva grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l’azienda, posto che proprio in ragione dello condizioni di salute il datore di lavoro aveva assegnato al N. mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell’efficienza produttiva ed organizzativa.
Quindi l’azienda aveva già sottoposto a visite il lavoratore, riconoscendo tali patologie e per questa ragione aveva deciso di assegnare al lavoratore mansioni ridotte e diverse da quelle svolte in precedenza.
Quindi la Cassazione specifica che
E’ acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il principio, in questa sede ribadito, secondo il quale l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cc, dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cc, che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (cfr. Cass 18.6.2009 n. 14176) e che, in tema di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 cc, ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la nera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (V.Cass. 4.4.2005 n. 6957, Cass, 1.2.2008 n. 2474, Cass. 18.06.2009 n. 14176 e Cass. 16.02.2011 n. 3822).
Pertanto il licenziamento è legittimo in quanto il lavoratore non tenendo conto della sua patologia, che aveva portato al demansionamento da parte dell’azienda, ha comunque svolto un’attività sportiva, tenendola nascosta all’azienda, detto comportamento è stato legittimamamente ritenuto grave ed irrimediabilmente lesivo dal rapporto fiduciario con l’azienda.
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