La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4677 dello scorso 25 febbraio, ribaltando i precedenti orientamenti in materia, ha stabilito in merito agli invalidi civili assoluti di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che per ottenere l’attribuzione della pensione di inabilità, assume rilievo non solo il reddito personale dell’invalido, ma anche quello eventuale del coniuge.
La pensione di inabilità è prevista dalla L. 118/71 all’art.12, per i soggetti ai quali venga riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni. La pensione è erogata dall’Inps e, per il 2011, l’importo mensile è di euro 260,27 euro mensili; il limite di reddito per accedere all’assegno, è di 15.305,79 euro lordi.
Il caso ha riguardato una donna che, proponeva ricorso avverso la sentenza di appello, con la quale confermando quanto già stabilito in primo grado, si negava alla Signora la pensione di inabilità perchè, cumulando i redditi del proprio coniuge, superava i limiti previsti per il requisito economico.
Gli Ermellini, dopo aver richiamato l’escursus legislativo in tema di inabilità al lavoro, non ritengono corretta la tesi della ricorrente secondo la quale, dopo l’introduzione dell’art. 14 septies della legge 33/1980, “l’assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili è da calcolare con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
Secondo la Corte il problema va risolto tenendo comunque distinte le due prestazioni di assistenza, pensione di inabilità e assegno mensile,“la norma in parola non può essere interpretata nei sensi di cui alle sue recenti pronunce nn. 18825/2008, 7259/2009 e 20426/2010 (al cui orientamento è stato fatto richiamo nella memoria della odierna ricorrente), con le quali si è affermato che, dopo la introduzione dell’art. 14-septies citato, anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell’assistito.
Deve, invece, condividersi il principio, espresso da un più risalente indirizzo (cfr., in particolare, Cass. nn. 16363/2002, 16311/2002, 12266/2003, 14126/2006, 13261/2007), secondo cui «Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dall’ art. 12 L. n. 118/71, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14-septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14-septies solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato.
Pertanto, il “beneficio va negato quando (come accertato dai Giudici del merito nella concreta fattispecie) l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola”.
Per consultare l’intero testo della sentenza seguite il link
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