Poichè molti dei nostri lettori ci chiedono delucidazioni sul funzionamento dei contratti a tempo determinato nella P.A., con questo post, cercherò in breve di descrivere la normativa base per le P.A.
In effetti, anche alle P.A. si applicano le norme prevista dal d.lgs 368/2001 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato in recepimento della direttiva europea; pertanto, vi è stata, una convergenza quasi totale della regolamentazione del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione con il lavoro a tempo determinato nel settore privato.
Di conseguenza, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a termine da parte delle pubbliche amministrazioni è assoggettato alle medesime fonti legislative che disciplinano detto istituto nell’ambito del lavoro privato. Due sole le fondamentali differenze: nell’ambito del rapporto pubblico ha sempre continuato a vigere l’accesso mediante concorso e il divieto assoluto della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
L’art. 36 co 1 e 2 (intitolato “Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) del d.lgs n. 165/2001 così come riformato dalla L. 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilisce che:
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.
Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
Il contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n 3 del 19 marzo 2008, detta le linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del d.lgs 30/3/2001 n. 165 e dall’art. 3 comma 79 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).
Fermo restando le procedure inderogabili di reclutamento previste dall’art 35 (concorso pubblico), la nuova disciplina del contratto a tempo determinato è costruita intorno alla durata limitata del contratto che, salvo alcune deroghe non può superare i tre mesi.
Proroga
La proroga è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo di tre mesi, quindi è vietata nel caso in cui il contratto abbia già in origine una durata superiore ai tre mesi.
Rinnovo
Il rinnovo si configura come la stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto. La prestazione si considera identica ogni volta che l’assunzione avvenga sulla base della medesima graduatoria concorsuale.
Non si ha rinnovo ma stipula di un contratto ex novo per assunzioni scaturenti da procedure concorsuali diverse.
Esigenze temporanee ed eccezionali
Sempre rispettando il principio del concorso pubblico, il ricorso al tempo determinato per periodi superiori ai tre mesi è previsto per esigenze stagionali per la durata dell’attività lavorativa connessa all’esigenza medesima.
Le esigenze stagionali devono sempre essere ricondotte a ragioni di “carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati e limitati periodi dell’anno.
Deroghe ai limiti temporali connesse ad esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti
Si può prescindere dai limiti temporali fissati dall’art 36 nei seguenti casi:
- sostituzione per maternità: purchè il provvedimento di assunzione contenga il nominativo della persona da sostituire. questa disposizione ha come destinatari solo le autonomie territoriali quali Comuni, regioni, provincie, città metropolitane, unione dei comuni e comunità montane;
- sostituzione dei lavoratori assenti (co.9 art 36) per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, comando, aspettativa) purchè il provvedimento di assunzione contenga il nominativo della persona da sostituire. Destinatari sono solo gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interna con una dotazione organica inferiore ai 15 dipendenti;
- sostituzione dei lavoratori assenti o cessati dal servizio:(co 11 art 36): questa deroga si applica solo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La sostituzione deve rendersi necessaria e, non è automatica al nascere del presupposto.
Deroghe connesse con la tipologia dell’incarico
Alcune tipologie di incarichi a tempo determinato non seguono le regole stabilite dal co 1 art 36:
- uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta e degli assessori;
- incarichi dirigenziali;
- di preposizione ad organi consultivi, di direzione e di controllo della amministrazioni pubbliche.
Questo perchè sono incarichi “intuitu personae” e perche il rapporto ha una durata limitata nel tempo; nei primi due casi, la durata è connessa al mandato politico, negli altri casi al tempo necessario a raggiungere gli obbiettivi assegnati al dirigente.
Fonte:www. innovazionepa.gov.it
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