Close Menu
Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario
Iscriviti
Lavoro e Diritti
Iscriviti
  • 📢 Notizie
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • ✉️ Posta
Home»Sentenze Lavoro»Cassazione: non è licenziabile il lavoratore che commette un piccolo furto

Cassazione: non è licenziabile il lavoratore che commette un piccolo furto

Massima Di Paolo31 Agosto 20112 Mins Read
Condividi Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Email

Non è licenziabile il lavoratore che commette un furto di modico valore se la sua condotta è sempre stata irreprensibile e non c'è grave danno per il datore.

>> Entra nel Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

La Cassazione, con sentenza nr. n. 17739 dello scorso 29 agosto ha stabilito che non è licenziabile il dipendente (nella specie un cassiere)  commette un furto di modico valore.

Il caso ha riguardato un cassiere di un supermercato che si è visto licenziare dopo aver “prelevato, nell’effettuare le operazioni di chiusura cassa, la somma di € 5 dall’incasso, nascondendola insieme con il badge personale all’interno della distinta di fine lavoro”.

La Corte di appello, ha ritenuto illegittimo tale licenziamento, considerando la condotta del lavoratore si scorretta, ma “da sanzionare con una sanzione conservativa, anche sospensiva di minore entità”; e questo tenuto conto della condotta irreprensibile del dipendente nel corso di tutta la sua carriera (14 anni di servizio).

Secondo gli Ermellini, “ in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e, di far ritenere che la continuazione del rapporto di lavoro si traduca in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro ha il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di correttezza e buona fede”.

Pertanto, continuano i giudici “l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero addirittura tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.

Potrebbe interessarti:

  • Licenziamento per motivi economici valido solo se si rispetta questo obbligo
  • Si può licenziare il dipendente che fa un altro lavoro durante la malattia?
Cassazione Licenziamento Sentenze
Cerca nel sito

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Logo Lavoro e Diritti Bianco
  • Chi Siamo
  • Contatti
  • Redazione
  • Collabora
  • Privacy Policy
  • Cookie
  • Archivio
  • Mappa del Sito
Facebook YouTube WhatsApp LinkedIn Telegram TikTok Instagram
  • ABC Lavoro
  • Soldi e Diritti
  • Pensioni Oggi
  • Fisco e Tasse
  • Sentenze
  • Leggi e prassi
  • Lavoro e Concorsi
  • Pubblico Impiego
  • Imprese e PMI
© 2025 Lavoro e Diritti
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Larino al n° 511 del 4 agosto 2018
P. IVA 01669200709

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.